Art. 4.

Condizioni  di  ammissibilita'  alle  agevolazioni  per le imprese in
                             espansione



   1.  Le  imprese  in espansione, come definite all'art. 2, comma 4,
per  l'accesso alle agevolazioni previste dalla presente legge devono
essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
    a)  l'eta'  del titolare dell'impresa non deve essere superiore a
trentacinque anni al momento della presentazione della domanda;
    b)  l'eta'  dei rappresentanti legali e di almeno il 50 per cento
dei  soci, che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale,
ad esclusione delle societa' cooperative, non deve essere superiore a
trentacinque anni al momento della presentazione della domanda;
    c)  l'eta'  dei rappresentanti legali e di almeno il 50 per cento
dei soci lavoratori che detengono almeno il 51 per cento del capitale
sociale  delle  societa'  cooperative  non  deve  essere  superiore a
trentacinque  anni  al  momento  della  presentazione  della domanda.
L'assunzione   di  partecipazioni  nel  capitale  sociale  dei  fondi
mutualistici  per  la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di
cui  agli  articoli 11 e 12 della legge n. 59/1992, non e' preclusiva
dell'accesso alle agevolazioni.
   2.  I  soggetti  indicati al comma 1, non possono essere titolari,
legali  rappresentanti  o  soci di altra impresa o societa' che abbia
usufruito delle agevolazioni previste dalla presente legge.
   3.  Nel  caso  di variazione del titolare dell'impresa, dei legali
rappresentanti  o  della  compagine  sociale, il requisito anagrafico
previsto  dal  comma  1  deve essere comunque rispettato; a tal fine,
l'impresa  e'  tenuta  a comunicare alla giunta regionale le avvenute
variazioni entro il termine massimo di trenta giorni dalle stesse.
   4.  Per  le  societa' indicate al comma 1, lettera b), il capitale
sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche.