Art. 5.

                    Tipologia delle agevolazioni



   1.  Le  agevolazioni per l'avvio e per l'espansione dell'attivita'
imprenditoriale  sono  erogate  mediante il fondo di rotazione di cui
all'art. 6, e consistono in:
    a)  finanziamento  diretto a tasso zero nella percentuale massima
del  70  per cento dell'investimento in beni materiali e immateriali;
la percentuale massima dell'investimento e' elevabile al 75 per cento
nel caso di registrazione di marchi e brevetti;
    b)   assunzione   di   partecipazioni   di   minoranza  da  parte
dell'organismo di cui all'art. 6, comma 1.
   2.  Alle  imprese  di  cui  all'art.  2,  comma 3, che ricevono le
agevolazioni previste dalla presente legge e' garantito un tutoraggio
per i primi due anni dall'inizio dell'attivita'.
   3.  Con decreto del dirigente della struttura regionale competente
sono  stabilite  le  modalita'  per la presentazione della domanda di
accesso alle agevolazioni e la relativa documentazione.
   4.  Gli  aiuti  di'  cui  alla  presente  legge  sono disposti nel
rispetto  della  normativa comunitaria in applicazione degli articoli
87  e  88  del  trattato dell'Unione europea per gli aiuti di Stato a
favore  delle piccole e medie imprese, nonche' per gli aiuti di Stato
di importanza rientrante nel regime «de minimis».