Art. 5. Tipologia delle agevolazioni 1. Le agevolazioni per l'avvio e per l'espansione dell'attivita' imprenditoriale sono erogate mediante il fondo di rotazione di cui all'art. 6, e consistono in: a) finanziamento diretto a tasso zero nella percentuale massima del 70 per cento dell'investimento in beni materiali e immateriali; la percentuale massima dell'investimento e' elevabile al 75 per cento nel caso di registrazione di marchi e brevetti; b) assunzione di partecipazioni di minoranza da parte dell'organismo di cui all'art. 6, comma 1. 2. Alle imprese di cui all'art. 2, comma 3, che ricevono le agevolazioni previste dalla presente legge e' garantito un tutoraggio per i primi due anni dall'inizio dell'attivita'. 3. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente sono stabilite le modalita' per la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni e la relativa documentazione. 4. Gli aiuti di' cui alla presente legge sono disposti nel rispetto della normativa comunitaria in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato dell'Unione europea per gli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, nonche' per gli aiuti di Stato di importanza rientrante nel regime «de minimis».