Art. 6.

          Gestione delle agevolazioni e fondo di rotazione



   1.  Per  la concessione delle agevolazioni indicate all'art. 5, e'
istituito  il  fondo  di  rotazione  per  la legge sull'imprenditoria
giovanile;  la  gestione  del  fondo  e' affidata, nel rispetto delle
normative   vigenti,   ad   un  organismo  individuato  dalla  giunta
regionale.
   2. La giunta regionale stabilisce con propria deliberazione:
    a)  la durata del piano di rientro in relazione alle agevolazioni
concesse, non superiore ad un periodo massimo di sette anni;
    b)  la  quota  dello stanziamento destinata alle imprese di nuova
costituzione e quella destinata alle imprese in espansione;
    c) la quota degli stanziamenti destinati agli interventi indicati
all'art. 5, comma 1, lettere a) e b);
    d)   i   criteri   per   la   determinazione  dell'entita'  delle
agevolazioni;
    e) le condizioni per l'erogazione del finanziamento;
    f)  le  modalita' di accertamento del requisito del potenziale di
sviluppo   a   contenuto   tecnologico   e  innovativo  dei  progetti
presentati.