Art. 6. Gestione delle agevolazioni e fondo di rotazione 1. Per la concessione delle agevolazioni indicate all'art. 5, e' istituito il fondo di rotazione per la legge sull'imprenditoria giovanile; la gestione del fondo e' affidata, nel rispetto delle normative vigenti, ad un organismo individuato dalla giunta regionale. 2. La giunta regionale stabilisce con propria deliberazione: a) la durata del piano di rientro in relazione alle agevolazioni concesse, non superiore ad un periodo massimo di sette anni; b) la quota dello stanziamento destinata alle imprese di nuova costituzione e quella destinata alle imprese in espansione; c) la quota degli stanziamenti destinati agli interventi indicati all'art. 5, comma 1, lettere a) e b); d) i criteri per la determinazione dell'entita' delle agevolazioni; e) le condizioni per l'erogazione del finanziamento; f) le modalita' di accertamento del requisito del potenziale di sviluppo a contenuto tecnologico e innovativo dei progetti presentati.