Art. 7. Controlli 1. La Regione esercita il controllo in ordine alla realizzazione dei progetti di sviluppo tecnologico per cui siano state concesse le agevolazioni di cui alla presente legge. 2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione puo' disporre controlli ed ispezioni presso le imprese, informandone con congruo anticipo i soggetti interessati. 3. Nel corso dei tre anni successivi alla chiusura del piano di rientro, i soggetti beneficiari tengono a disposizione della Regione tutta la documentazione relativa alle agevolazioni ricevute.