Art. 8.

                Riduzione o revoca delle agevolazioni



   1.  Nei  casi  di  mancata,  parziale o difforme realizzazione dei
progetti e' disposta la revoca, totale o parziale, delle agevolazioni
medesime.
   2.  Con  il  provvedimento  di  revoca e' disposta la restituzione
delle  somme  erogate,  maggiorate  degli interessi maturati al tasso
ufficiale di riferimento.