Art. 8. Riduzione o revoca delle agevolazioni 1. Nei casi di mancata, parziale o difforme realizzazione dei progetti e' disposta la revoca, totale o parziale, delle agevolazioni medesime. 2. Con il provvedimento di revoca e' disposta la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento.