Art. 9. Regolamento di attuazione 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione approva un regolamento di attuazione che stabilisce: a) i criteri per la determinazione del potenziale di sviluppo a contenuto tecnologico e innovativo dei progetti, di cui all'art. 1; b) le spese ammissibili per investimenti materiali e immateriali; c) l'importo minimo e massimo del finanziamento; d) le modalita' di gestione del fondo di rotazione di cui all'art. 6; e) le modalita' di individuazione del soggetto gestore delle agevolazioni previste all'art. 5; f) la riduzione e la revoca delle agevolazioni nel rispetto dei principi di cui all'art. 8; g) i controlli in merito all'attuazione delle finalita' della presente legge, nel rispetto dei principi di cui all'art. 7; h) le modalita' di raccordo con le banche dati regionali al servizio delle imprese.