Art. 2.
                        Procedimenti in corso

   1.  Al  fine  dell'applicazione  ai  procedimenti  in  corso delle
disposizioni  del  decreto  legislativo  n. 152 del 2006, del decreto
legislativo  n. 4 del 2008, e della presente legge, nella valutazione
dei  piani  e programmi sono fatte salve le fasi procedimentali e gli
adempimenti  gia'  svolti,  ivi  compresi quelli previsti dalla legge
regionale  n.  20 del 2000, in quanto compatibili con le disposizioni
del decreto legislativo n. 152 del 2006.
   2.  Sino  all'entrata  in  vigore  della  legge  regionale  di cui
all'art.   1,   comma  1,  la  valutazione  ambientale  per  i  piani
territoriali  ed urbanistici previsti dalla legge regionale n. 20 del
2000  e' costituita dalla valutazione preventiva della sostenibilita'
ambientale  e  territoriale (ValSAT) di cui all'art. 5 della medesima
legge, integrata dagli adempimenti e fasi procedimentali previsti dal
decreto  legislativo  n.  152  del  2006  non contemplati dalla legge
regionale n. 20 del 2000.
   3.  I  seguenti  piani  sono  comunque  soggetti  alla verifica di
assoggettabilita'  di  cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 152
del  2006 sempreche' rientrino nei casi previsti dall'art. 6, commi 3
e 3-bis, del medesimo decreto:
    a) le varianti specifiche al piano regolatore generale (PRG) ed i
piani attuativi di cui alla legge regionale n. 47 del 1978;
    b)  le  varianti  ai  piani  operativi  comunali  (POC) e i piani
urbanistici  attuativi (PUA) previsti dalla legge regionale n. 20 del
2000;
    c)  le  varianti  agli strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica  che  conseguono  ad  accordi di programma, conferenze di
servizi, intese ed altri atti, in base alla legislazione vigente.