Art. 2. Procedimenti in corso 1. Al fine dell'applicazione ai procedimenti in corso delle disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006, del decreto legislativo n. 4 del 2008, e della presente legge, nella valutazione dei piani e programmi sono fatte salve le fasi procedimentali e gli adempimenti gia' svolti, ivi compresi quelli previsti dalla legge regionale n. 20 del 2000, in quanto compatibili con le disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006. 2. Sino all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'art. 1, comma 1, la valutazione ambientale per i piani territoriali ed urbanistici previsti dalla legge regionale n. 20 del 2000 e' costituita dalla valutazione preventiva della sostenibilita' ambientale e territoriale (ValSAT) di cui all'art. 5 della medesima legge, integrata dagli adempimenti e fasi procedimentali previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 non contemplati dalla legge regionale n. 20 del 2000. 3. I seguenti piani sono comunque soggetti alla verifica di assoggettabilita' di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sempreche' rientrino nei casi previsti dall'art. 6, commi 3 e 3-bis, del medesimo decreto: a) le varianti specifiche al piano regolatore generale (PRG) ed i piani attuativi di cui alla legge regionale n. 47 del 1978; b) le varianti ai piani operativi comunali (POC) e i piani urbanistici attuativi (PUA) previsti dalla legge regionale n. 20 del 2000; c) le varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che conseguono ad accordi di programma, conferenze di servizi, intese ed altri atti, in base alla legislazione vigente.