Art. 3.
               Operativita' delle Autorita' di bacino

   1.  Al  fine  di  garantire  l'incolumita' pubblica e la sicurezza
territoriale   e'   disposto,  senza  soluzione  di  continuita',  il
proseguimento dell'attivita' amministrativa delle Autorita' di bacino
che   operano   sul  territorio,  previa  intesa,  per  le  Autorita'
interregionali,  con  le  altre regioni interessate, fino alla nomina
degli  organi  delle Autorita' di bacino distrettuali di cui all'art.
63 del decreto legislativo n. 152 del 2006.