Art. 3. Operativita' delle Autorita' di bacino 1. Al fine di garantire l'incolumita' pubblica e la sicurezza territoriale e' disposto, senza soluzione di continuita', il proseguimento dell'attivita' amministrativa delle Autorita' di bacino che operano sul territorio, previa intesa, per le Autorita' interregionali, con le altre regioni interessate, fino alla nomina degli organi delle Autorita' di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006.