Art. 4.
                Componenti del deflusso minimo vitale

   1.   In  attuazione  dell'art.  95,  commi  4  e  5,  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006, con deliberazione della Giunta regionale
sono  definite le componenti del deflusso minimo vitale, nel rispetto
dei  criteri generali fissati dall'Autorita' di bacino. Le componenti
individuate  costituiscono parte integrante del Piano di tutela delle
acque (PTA).