Art. 4. Componenti del deflusso minimo vitale 1. In attuazione dell'art. 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con deliberazione della Giunta regionale sono definite le componenti del deflusso minimo vitale, nel rispetto dei criteri generali fissati dall'Autorita' di bacino. Le componenti individuate costituiscono parte integrante del Piano di tutela delle acque (PTA).