Art. 10.
                         Contributo irriguo

   1.  I  criteri  per  la  determinazione  del  contributo  irriguo,
compreso il suo ammontare massimo, sono determinati con deliberazione
della  Giunta  regionale,  su  proposta  dell'Assessore competente in
materia  di  agricoltura;  tali  criteri  sono vincolanti per tutti i
consorzi e sono finalizzati a garantire:
    a) un uso razionale e sostenibile della risorsa idrica;
    b)   un  omogeneo  contributo  irriguo  in  tutto  il  territorio
regionale compatibile con l'economia agricola regionale;
    c)   un  identico  contributo  irriguo  all'interno  dei  singoli
comprensori di bonifica.
   2.  I  consorzi  di  bonifica  stabiliscono,  prima della stagione
irrigua, l'ammontare massimo del contributo irriguo.
   3.  Il  contributo  dovuto dai consorzi di bonifica all'Ente acque
della   Sardegna   (ENAS)  per  la  fornitura  dell'acqua  grezza  e'
determinato con le modalita' di cui all'art. 17 della legge regionale
6  dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e
bacini  idrografici), sulla base di quanto previsto dall'art. 9 della
direttiva  n.  2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in
materia di acque. In particolare il contributo per il settore irriguo
deve  essere  omogeneo  in tutto il territorio regionale e deve tener
conto  delle  conseguenze  sociali,  economiche  ed ambientali per il
settore  agricolo. A tal fine la Regione assicura la fornitura idrica
ai  consorzi  di  bonifica  tramite  il  soggetto gestore del sistema
idrico  multisettoriale regionale (ENAS) a valore energetico uniforme
sul  territorio  regionale  e  tale  da  garantire l'alimentazione in
pressione delle reti irrigue.