Art. 10. Contributo irriguo 1. I criteri per la determinazione del contributo irriguo, compreso il suo ammontare massimo, sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura; tali criteri sono vincolanti per tutti i consorzi e sono finalizzati a garantire: a) un uso razionale e sostenibile della risorsa idrica; b) un omogeneo contributo irriguo in tutto il territorio regionale compatibile con l'economia agricola regionale; c) un identico contributo irriguo all'interno dei singoli comprensori di bonifica. 2. I consorzi di bonifica stabiliscono, prima della stagione irrigua, l'ammontare massimo del contributo irriguo. 3. Il contributo dovuto dai consorzi di bonifica all'Ente acque della Sardegna (ENAS) per la fornitura dell'acqua grezza e' determinato con le modalita' di cui all'art. 17 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), sulla base di quanto previsto dall'art. 9 della direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. In particolare il contributo per il settore irriguo deve essere omogeneo in tutto il territorio regionale e deve tener conto delle conseguenze sociali, economiche ed ambientali per il settore agricolo. A tal fine la Regione assicura la fornitura idrica ai consorzi di bonifica tramite il soggetto gestore del sistema idrico multisettoriale regionale (ENAS) a valore energetico uniforme sul territorio regionale e tale da garantire l'alimentazione in pressione delle reti irrigue.