Art. 11. Regime degli scarichi nei canali consortili e relativi contributi 1. In applicazione dell'art. 166, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 i consorzi di bonifica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono al censimento degli scarichi nei canali consortili. 2. Tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, in regola con le norme vigenti in materia di depurazione e provenienti da insediamenti di qualunque natura, sono obbligati a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto. 3. Per ciascuno degli scarichi di cui al comma 1 i consorzi di bonifica rivedono o, in mancanza, predispongono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti di concessione individuando il relativo contributo da determinarsi in proporzione al beneficio ottenuto.