Art. 11.
  Regime degli scarichi nei canali consortili e relativi contributi

   1. In applicazione dell'art. 166, comma 3, del decreto legislativo
n.  152 del 2006 i consorzi di bonifica, entro sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge, provvedono al censimento
degli scarichi nei canali consortili.
   2.  Tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di
scarichi,  in regola con le norme vigenti in materia di depurazione e
provenienti  da  insediamenti  di  qualunque natura, sono obbligati a
contribuire   alle  spese  consortili  in  proporzione  al  beneficio
ottenuto.
   3.  Per  ciascuno  degli  scarichi di cui al comma 1 i consorzi di
bonifica rivedono o, in mancanza, predispongono, entro sei mesi dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  gli  atti  di
concessione  individuando  il  relativo contributo da determinarsi in
proporzione al beneficio ottenuto.