Art. 12. Opere di competenza privata 1. Nei comprensori di bonifica i proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi, o comuni a piu' fondi, riconosciute come tali dai consorzi di bonifica, necessarie per dare scolo alle acque, assicurare la funzionalita' delle opere irrigue, nonche' evitare ogni pregiudizio alla regolare gestione delle opere pubbliche di bonifica. 2. I proprietari possono affidare ai consorzi di bonifica la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione delle opere di cui al comma 1, nonche' delle opere di miglioramento fondiario volontarie. 3. In caso di inadempienza da parte dei privati nell'esecuzione delle opere di cui al comma 1, il consorzio di bonifica, previa diffida agli interessati con fissazione di un congruo termine per provvedere, ne cura l'esecuzione, rivalendosi sui proprietari inadempienti per la spesa relativa. 4. Le spese relative alle opere di competenza privata sono ripartite a carico dei proprietari degli immobili in rapporto ai benefici conseguiti.