Art. 12.
                     Opere di competenza privata

   1.  Nei  comprensori  di bonifica i proprietari hanno l'obbligo di
eseguire  e  mantenere  le  opere minori di interesse particolare dei
propri  fondi,  o  comuni  a  piu'  fondi, riconosciute come tali dai
consorzi   di   bonifica,  necessarie  per  dare  scolo  alle  acque,
assicurare la funzionalita' delle opere irrigue, nonche' evitare ogni
pregiudizio alla regolare gestione delle opere pubbliche di bonifica.
   2.  I  proprietari  possono  affidare  ai  consorzi di bonifica la
progettazione,  l'esecuzione,  la  manutenzione  e  la gestione delle
opere  di  cui  al  comma  1,  nonche'  delle  opere di miglioramento
fondiario volontarie.
   3.  In  caso  di inadempienza da parte dei privati nell'esecuzione
delle  opere  di  cui  al  comma  1, il consorzio di bonifica, previa
diffida  agli  interessati  con  fissazione di un congruo termine per
provvedere,   ne   cura  l'esecuzione,  rivalendosi  sui  proprietari
inadempienti per la spesa relativa.
   4.  Le  spese  relative  alle  opere  di  competenza  privata sono
ripartite  a  carico  dei  proprietari  degli immobili in rapporto ai
benefici conseguiti.