Art. 13. Consulta regionale per la bonifica e il riordino fondiario 1. Presso l'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura e' istituita la Consulta regionale per la bonifica e il riordino fondiario con compiti consultivo inerenti l'intervento pubblico in materia di bonifica, anche allo scopo di conseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nella gestione dei consorzi di bonifica. 2. La Consulta e' presieduta dall'Assessore competente in materia di agricoltura o da un suo delegato ed e' composta da: a) tre rappresentanti degli imprenditori agricoli; b) due esperti in materia designati dalla Giunta regionale; c) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore agricolo; d) un rappresentante designato congiuntamente dai consorzi di bonifica; e) un rappresentante designato dall'Unione delle province sarde; f) un rappresentante designato dall'ANCI Sardegna. 3. Un funzionario regionale, designato dall'Assessore competente in materia di agricoltura, svolge le mansioni di segretario. 4. I componenti di cui al comma 2, lettere a) e c), sono designati dalle strutture regionali delle organizzazioni professionali e sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale. 5. I membri della Consulta sono nominati con decreto dell'Assessore competente in materia di agricoltura entro tre mesi dall'inizio della legislatura regionale e durano in carica fino alla scadenza della stessa. 6. In sede di prima applicazione i membri della Consulta sono nominati entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. 7. La Consulta e' insediata quando sono stati designati e nominati i due terzi dei componenti e le sue sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti nominati. 8. La Consulta esprime, entro trenta giorni dalla richiesta, parere, obbligatorio e non vincolante, in merito: a) all'elaborazione del Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario; b) all'elaborazione degli schemi di statuto dei consorzi di bonifica; c) all'elaborazione dei piani di classifica per il riparto degli oneri e delle spese di gestione consortili; d) alla delimitazione dei comprensori di bonifica e alla fusione dei consorzi di bonifica. 9. La Consulta, inoltre, si esprime su ogni questione che le viene sottoposta dall'Assessore competente in materia di agricoltura. 10. Ai componenti della Consulta, con esclusione dell'Assessore, compete un gettone di presenza di 150 euro per seduta comprensivo del rimborso spese.