Art. 13.
     Consulta regionale per la bonifica e il riordino fondiario

   1.   Presso  l'Assessorato  regionale  competente  in  materia  di
agricoltura  e'  istituita la Consulta regionale per la bonifica e il
riordino  fondiario  con  compiti  consultivo  inerenti  l'intervento
pubblico  in  materia  di  bonifica,  anche  allo scopo di conseguire
obiettivi  di  efficacia ed efficienza nella gestione dei consorzi di
bonifica.
   2.  La Consulta e' presieduta dall'Assessore competente in materia
di agricoltura o da un suo delegato ed e' composta da:
    a) tre rappresentanti degli imprenditori agricoli;
    b) due esperti in materia designati dalla Giunta regionale;
    c)   tre   rappresentanti   delle  organizzazioni  sindacali  dei
lavoratori dipendenti del settore agricolo;
    d)  un  rappresentante  designato  congiuntamente dai consorzi di
bonifica;
    e) un rappresentante designato dall'Unione delle province sarde;
    f) un rappresentante designato dall'ANCI Sardegna.
   3.  Un  funzionario regionale, designato dall'Assessore competente
in materia di agricoltura, svolge le mansioni di segretario.
   4. I componenti di cui al comma 2, lettere a) e c), sono designati
dalle   strutture  regionali  delle  organizzazioni  professionali  e
sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.
   5.   I   membri   della   Consulta   sono   nominati  con  decreto
dell'Assessore  competente  in  materia di agricoltura entro tre mesi
dall'inizio  della legislatura regionale e durano in carica fino alla
scadenza della stessa.
   6.  In  sede  di  prima  applicazione i membri della Consulta sono
nominati entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
   7. La Consulta e' insediata quando sono stati designati e nominati
i  due  terzi  dei  componenti  e  le  sue  sedute sono valide con la
presenza della maggioranza dei componenti nominati.
   8.  La  Consulta  esprime,  entro  trenta  giorni dalla richiesta,
parere, obbligatorio e non vincolante, in merito:
    a) all'elaborazione del Piano regionale di bonifica e di riordino
fondiario;
    b)  all'elaborazione  degli  schemi  di  statuto  dei consorzi di
bonifica;
    c)  all'elaborazione dei piani di classifica per il riparto degli
oneri e delle spese di gestione consortili;
    d)  alla delimitazione dei comprensori di bonifica e alla fusione
dei consorzi di bonifica.
   9. La Consulta, inoltre, si esprime su ogni questione che le viene
sottoposta dall'Assessore competente in materia di agricoltura.
   10.  Ai  componenti della Consulta, con esclusione dell'Assessore,
compete un gettone di presenza di 150 euro per seduta comprensivo del
rimborso spese.