Art. 14. Natura e ordinamento 1. I consorzi di bonifica sono enti pubblici al servizio dei consorziati, per la valorizzazione del territorio, in un rapporto di collaborazione operativa con gli enti locali del relativo comprensorio, e operano secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicita'. 2. I consorzi di bonifica sono retti da uno statuto che ne disciplina le modalita' di funzionamento. 3. Nell'attivita' amministrativa, nonche' nella esecuzione degli interventi e nella gestione delle opere, i consorzi di bonifica operano con modalita' e procedure improntate alla trasparenza e nel rispetto delle legislazioni comunitaria, nazionale e regionale vigenti, in particolare ai consorzi di bonifica si applicano le disposizioni nazionali e regionali concernenti il procedimento amministrativo, il diritto di accesso e le norme in materia di documentazione amministrativa, cosi' come previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo di diritto di accesso ai documenti amministrativi), dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e loro successive modificazioni ed integrazioni. 4. I consorzi di bonifica assicurano informazione agli utenti mediante comunicazione diretta, pubblicazione delle notizie sugli albi dei consorzi stessi ed attraverso ogni altra forma ritenuta idonea, compresa quella informatica.