Art. 14.
                        Natura e ordinamento

   1.  I  consorzi  di  bonifica  sono  enti pubblici al servizio dei
consorziati,  per la valorizzazione del territorio, in un rapporto di
collaborazione   operativa   con   gli   enti   locali  del  relativo
comprensorio,  e  operano  secondo  criteri di efficienza, efficacia,
trasparenza ed economicita'.
   2.  I  consorzi  di  bonifica  sono  retti  da  uno statuto che ne
disciplina le modalita' di funzionamento.
   3.  Nell'attivita'  amministrativa, nonche' nella esecuzione degli
interventi  e  nella  gestione  delle  opere,  i consorzi di bonifica
operano  con  modalita' e procedure improntate alla trasparenza e nel
rispetto   delle  legislazioni  comunitaria,  nazionale  e  regionale
vigenti,  in  particolare  ai  consorzi  di  bonifica si applicano le
disposizioni   nazionali  e  regionali  concernenti  il  procedimento
amministrativo,  il  diritto  di  accesso  e  le  norme in materia di
documentazione  amministrativa,  cosi'  come  previsto  dalla legge 7
agosto   1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo  di  diritto  di accesso ai documenti amministrativi),
dal  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia   di   documentazione   amministrativa),  e  loro  successive
modificazioni ed integrazioni.
   4.  I  consorzi  di  bonifica  assicurano informazione agli utenti
mediante  comunicazione  diretta,  pubblicazione  delle notizie sugli
albi  dei  consorzi  stessi  ed  attraverso ogni altra forma ritenuta
idonea, compresa quella informatica.