Art. 16. S t a t u t o 1. Al fine di garantire uniformita' agli indirizzi della presente legge, la Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva con apposita deliberazione uno schema di statuto. Il parere della Commissione consiliare e' reso entro trenta giorni dalla assegnazione, trascorso tale termine si prescinde dal parere. L'Assessore, al fine della predisposizione della proposta di deliberazione, acquisisce il preventivo parere della Consulta regionale per la bonifica e il riordino fondiario ai sensi dell'art. 13. I consorzi di bonifica, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della delibera, provvedono ad adottare o adeguare il proprio statuto in conformita' allo schema approvato dalla Giunta regionale. 2. Lo statuto e' adottato dal consiglio dei delegati, nel rispetto della presente legge e dello schema adottato dalla Giunta regionale, assicura la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e decisionale e quelle attuative gestionali, regolando in particolare: modalita' di costituzione, composizione, attribuzioni e funzionamento degli organi di amministrazione. 3. Lo statuto disciplina le forme di partecipazione dei consorziati alla vita del consorzio di bonifica. 4. Lo statuto del consorzio di bonifica adottato o modificato dal consiglio dei delegati, e' pubblicato per trenta giorni nell'albo consortile e negli albi dei comuni ricadenti nel relativo comprensorio di bonifica. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di modifica dello schema di statuto.