Art. 16.
                            S t a t u t o

   1.  Al fine di garantire uniformita' agli indirizzi della presente
legge,  la  Giunta  regionale,  sentito  il  parere  della competente
Commissione  consiliare,  su  proposta  dell'Assessore  competente in
materia di agricoltura, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in  vigore  della  presente legge, approva con apposita deliberazione
uno schema di statuto. Il parere della Commissione consiliare e' reso
entro  trenta  giorni  dalla  assegnazione, trascorso tale termine si
prescinde  dal  parere.  L'Assessore,  al  fine della predisposizione
della  proposta  di  deliberazione,  acquisisce  il preventivo parere
della  Consulta  regionale per la bonifica e il riordino fondiario ai
sensi  dell'art.  13.  I  consorzi  di bonifica, entro novanta giorni
dalla  data di pubblicazione della delibera, provvedono ad adottare o
adeguare  il  proprio  statuto  in  conformita' allo schema approvato
dalla Giunta regionale.
   2. Lo statuto e' adottato dal consiglio dei delegati, nel rispetto
della  presente legge e dello schema adottato dalla Giunta regionale,
assicura    la    separazione    tra   le   funzioni   di   indirizzo
politico-amministrativo  e decisionale e quelle attuative gestionali,
regolando  in  particolare:  modalita' di costituzione, composizione,
attribuzioni e funzionamento degli organi di amministrazione.
   3.   Lo   statuto   disciplina  le  forme  di  partecipazione  dei
consorziati alla vita del consorzio di bonifica.
   4.  Lo statuto del consorzio di bonifica adottato o modificato dal
consiglio  dei  delegati,  e'  pubblicato per trenta giorni nell'albo
consortile   e   negli   albi   dei  comuni  ricadenti  nel  relativo
comprensorio di bonifica.
   5.  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
in caso di modifica dello schema di statuto.