Art. 17. Contabilita' 1. I consorzi di bonifica devono uniformare la contabilita' alle norme generali di contabilita' pubblica vigenti per la Regione autonoma della Sardegna. A tal fine i consorzi provvedono ad adeguare i propri schemi di bilancio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed a utilizzare i servizi di gestione informatizzata in uso presso la Regione autonoma della Sardegna. 2. Al fine di conseguire la trasparenza dei costi sostenuti nell'espletamento delle funzioni di cui all'art. 2, i consorzi di bonifica provvedono ad adottare un appropriato sistema di individuazione e di separazione amministrativa e contabile degli oneri relativi alle diverse attivita'.