Art. 17.
                            Contabilita'

   1.  I  consorzi di bonifica devono uniformare la contabilita' alle
norme  generali  di  contabilita'  pubblica  vigenti  per  la Regione
autonoma della Sardegna. A tal fine i consorzi provvedono ad adeguare
i  propri  schemi di bilancio entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge  ed a utilizzare i servizi di gestione
informatizzata in uso presso la Regione autonoma della Sardegna.
   2.  Al  fine  di  conseguire  la  trasparenza  dei costi sostenuti
nell'espletamento  delle  funzioni  di  cui all'art. 2, i consorzi di
bonifica   provvedono   ad   adottare   un   appropriato  sistema  di
individuazione  e  di  separazione  amministrativa  e contabile degli
oneri relativi alle diverse attivita'.