Art. 18.
  Istituzione e modifica dei comprensori e dei consorzi di bonifica

   1.  Nell'ambito  del  distretto  idrografico  della  Sardegna sono
individuati i comprensori di bonifica.
   2.  I  comprensori  di  bonifica costituiscono unita' territoriali
omogenee  sotto  il  profilo  idrografico,  idraulico  e morfologico,
funzionali  alle  esigenze  della  pianificazione  e  alle  attivita'
consortili,  tenuto  conto  anche della rilevanza della estensione ai
fini dell'economicita' di gestione.
   3. Al fine di perseguire l'economicita' di gestione ogni consorzio
di bonifica puo' essere costituito da piu' comprensori di bonifica.
   4.   All'individuazione,   istituzione,   fusione   ,  modifica  e
soppressione  dei comprensori e dei consorzi di bonifica si provvede,
su   proposta  dell'Assessore  regionale  competente  in  materia  di
agricoltura,   sentita  la  Commissione  consiliare  competente,  con
decreto  del  Presidente  della  Regione,  previa deliberazione della
Giunta stessa.
   5.  L'Assessore competente in materia di agricoltura al fine della
predisposizione   della   proposta  di  deliberazione  acquisisce  il
preventivo  parere  delle  province,  dei  comuni  e  dei consorzi di
bonifica   territorialmente  interessati,  nonche'  il  parere  della
Consulta regionale per la bonifica ed il riordino fondiario.
   6. Il parere delle province, dei comuni e dei consorzi di bonifica
e'  espresso  entro  sessanta  giorni  dalla  richiesta, decorso tale
termine si prescinde dal parere.
   7.  La  pubblicazione  nel  BURAS  degli  atti  di cui al presente
articolo  assolve  gli  adempimenti  di  cui  alla legge regionale 22
agosto   1990,   n.   40  (Norme  sui  rapporti  fra  i  cittadini  e
l'amministrazione    della   Regione   Sardegna   nello   svolgimento
dell'attivita'  amministrativa),  alla  legge  n.  241  del  1990,  e
sostituisce  a  tutti  gli effetti la trascrizione di cui all'art. 58
del regio decreto n. 215 del 1933.
   8.   Fuori   dei   territori   classificati  e  consorziati,  alla
costituzione  dei  consorzi  di  bonifica  si  puo'  provvedere,  nel
rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo, anche su
richiesta  di  almeno  il  25  per  cento dei proprietari dei terreni
interessati che rappresentino almeno il 25 per cento della superficie
del territorio medesimo.
   9.  Per la gestione dei consorzi di bonifica di nuova costituzione
con  decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della
Giunta  regionale, e' nominato un commissario straordinario che resta
in  carica fino all'insediamento del consiglio di amministrazione; il
commissario  provvede, nel termine massimo di sei mesi, a redigere lo
statuto e a predispone gli atti preparatori delle elezioni, da indire
entro tre mesi dalla data di esecutivita' dello statuto.
   10.  In  caso  di  fusione  dei consorzi di bonifica il Presidente
della  Regione, con proprio decreto, provvede allo scioglimento degli
organi  consortili  e  alla nomina di commissari straordinari che, in
armonia con le direttive impartite dalla Giunta regionale, provvedono
tra l'altro:
    a) all'eventuale unificazione delle gestioni;
    b)  alla  rilevazione  dei  singoli  elementi  che  compongono il
patrimonio dell'ente;
    c) alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti evidenziando
distintamente le posizioni debitorie;
    d)  alla ricognizione del personale assunto con contratto a tempo
indeterminato  in  servizio  mediante  la formazione di un elenco dal
quale  risultino  la qualifica, il livello retributivo funzionale, il
trattamento   giuridico   ed   economico   nonche'  previdenziale  ed
assistenziale in atto;
    e) alla predisposizione del piano di organizzazione del personale
compatibile con le funzioni dei consorzi di bonifica;
    f) alla predisposizione del piano di classifica;
    g) all'adozione del nuovo statuto;
    h)  all'indizione  delle elezioni per la nomina del consiglio dei
delegati.