Art. 18. Istituzione e modifica dei comprensori e dei consorzi di bonifica 1. Nell'ambito del distretto idrografico della Sardegna sono individuati i comprensori di bonifica. 2. I comprensori di bonifica costituiscono unita' territoriali omogenee sotto il profilo idrografico, idraulico e morfologico, funzionali alle esigenze della pianificazione e alle attivita' consortili, tenuto conto anche della rilevanza della estensione ai fini dell'economicita' di gestione. 3. Al fine di perseguire l'economicita' di gestione ogni consorzio di bonifica puo' essere costituito da piu' comprensori di bonifica. 4. All'individuazione, istituzione, fusione , modifica e soppressione dei comprensori e dei consorzi di bonifica si provvede, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, sentita la Commissione consiliare competente, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta stessa. 5. L'Assessore competente in materia di agricoltura al fine della predisposizione della proposta di deliberazione acquisisce il preventivo parere delle province, dei comuni e dei consorzi di bonifica territorialmente interessati, nonche' il parere della Consulta regionale per la bonifica ed il riordino fondiario. 6. Il parere delle province, dei comuni e dei consorzi di bonifica e' espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, decorso tale termine si prescinde dal parere. 7. La pubblicazione nel BURAS degli atti di cui al presente articolo assolve gli adempimenti di cui alla legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sui rapporti fra i cittadini e l'amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attivita' amministrativa), alla legge n. 241 del 1990, e sostituisce a tutti gli effetti la trascrizione di cui all'art. 58 del regio decreto n. 215 del 1933. 8. Fuori dei territori classificati e consorziati, alla costituzione dei consorzi di bonifica si puo' provvedere, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo, anche su richiesta di almeno il 25 per cento dei proprietari dei terreni interessati che rappresentino almeno il 25 per cento della superficie del territorio medesimo. 9. Per la gestione dei consorzi di bonifica di nuova costituzione con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, e' nominato un commissario straordinario che resta in carica fino all'insediamento del consiglio di amministrazione; il commissario provvede, nel termine massimo di sei mesi, a redigere lo statuto e a predispone gli atti preparatori delle elezioni, da indire entro tre mesi dalla data di esecutivita' dello statuto. 10. In caso di fusione dei consorzi di bonifica il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvede allo scioglimento degli organi consortili e alla nomina di commissari straordinari che, in armonia con le direttive impartite dalla Giunta regionale, provvedono tra l'altro: a) all'eventuale unificazione delle gestioni; b) alla rilevazione dei singoli elementi che compongono il patrimonio dell'ente; c) alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti evidenziando distintamente le posizioni debitorie; d) alla ricognizione del personale assunto con contratto a tempo indeterminato in servizio mediante la formazione di un elenco dal quale risultino la qualifica, il livello retributivo funzionale, il trattamento giuridico ed economico nonche' previdenziale ed assistenziale in atto; e) alla predisposizione del piano di organizzazione del personale compatibile con le funzioni dei consorzi di bonifica; f) alla predisposizione del piano di classifica; g) all'adozione del nuovo statuto; h) all'indizione delle elezioni per la nomina del consiglio dei delegati.