Art. 20. Assemblea dei consorziati 1. Fanno parte dell'assemblea tutti i proprietari consorziati iscritti nel catasto del consorzio, che godano dei diritti civili e siano obbligati al pagamento del contributo consortile. 2. In luogo del proprietario e con l'assenso del medesimo, sempre che lo richiedano, sono iscritti nel catasto consortile e fanno parte dell'assemblea i titolari di diritti reali, nonche' gli affittuari e i conduttori dei terreni ricadenti nel comprensorio i quali, per norma di legge o per contratto, siano tenuti a pagare il contributo consortile. 3. Il consorzio, secondo le modalita' e nei termini previsti dallo statuto, predispone gli elenchi degli aventi diritto al voto, cui devono essere iscritti i consorziati di cui ai commi 1 e 2, per ciascuno dei quali vanno indicati i dati anagrafici. 4. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono pubblicati nelle forme e secondo le modalita' previste nello statuto, che disciplina altresi' i termini e le condizioni per eventuali integrazioni o rettifiche sulla base di specifiche richieste degli interessati.