Art. 20.
                      Assemblea dei consorziati

   1.  Fanno  parte  dell'assemblea  tutti  i proprietari consorziati
iscritti  nel  catasto del consorzio, che godano dei diritti civili e
siano obbligati al pagamento del contributo consortile.
   2.  In luogo del proprietario e con l'assenso del medesimo, sempre
che lo richiedano, sono iscritti nel catasto consortile e fanno parte
dell'assemblea  i titolari di diritti reali, nonche' gli affittuari e
i  conduttori  dei  terreni  ricadenti  nel comprensorio i quali, per
norma  di  legge o per contratto, siano tenuti a pagare il contributo
consortile.
   3. Il consorzio, secondo le modalita' e nei termini previsti dallo
statuto,  predispone  gli  elenchi  degli aventi diritto al voto, cui
devono  essere  iscritti  i  consorziati  di  cui ai commi 1 e 2, per
ciascuno dei quali vanno indicati i dati anagrafici.
   4.  Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono pubblicati nelle
forme  e  secondo le modalita' previste nello statuto, che disciplina
altresi'  i  termini  e  le  condizioni  per eventuali integrazioni o
rettifiche sulla base di specifiche richieste degli interessati.