Art. 21. Consiglio dei delegati 1. Il consiglio dei delegati e' composto da quindici a ventuno membri, eletti dai consorziati nell'ambito dell'assemblea con le modalita' previste dall'art. 22. Lo statuto di ciascun consorzio individua, nel rispetto della disposizione di cui al presente comma, il numero di componenti il consiglio dei delegati tenendo conto della estensione del territorio servito da impianti consortili di irrigazione. 2. Il consiglio dei delegati resta in carica per cinque anni decorrenti dalla data di insediamento. Il consigliere che, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica e' sostituito dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista. Se viene meno contestualmente la maggioranza dei consiglieri il consiglio dei delegati decade unitamente al presidente e al consiglio di amministrazione e si procede a nuove elezioni. 3. Il consiglio dei delegati nella sua prima riunione elegge, a maggioranza assoluta, tra i suoi componenti, il presidente del consorzio. 4. Il consiglio dei delegati esercita le funzioni di indirizzo sulla gestione e sull'attivita' amministrativa definendo gli obiettivi da conseguire e i programmi da attuare; adotta gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Competono al consiglio dei delegati, nei limiti stabiliti dalla presente legge, dallo statuto e nel rispetto degli atti di indirizzo e dei criteri di cui all'art. 37, comma 1: a) l'adozione dello statuto; b) l'approvazione del programma di attivita'; c) l'approvazione del piano di classifica; d) l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo e le relative variazioni di bilancio; e) l'approvazione del regolamento e del piano di organizzazione del personale; f) l'adozione dei regolamenti disciplinanti l'attivita' dell'ente; g) la convocazione dell'assemblea dei consorziati per l'elezione del consiglio dei delegati che deve essere convocata almeno novanta giorni prima dello scadere del quinquennio. 5. Ai membri del consiglio dei delegati compete un rimborso spese per la partecipazione alle sedute secondo le modalita' indicate nello statuto e un gettone di presenza nella misura prevista per i consiglieri dei comuni da milleuno a diecimila abitanti cosi' come stabilita dalla tabella A) del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119 (Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennita' di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'art. 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265), e successive modificazioni o quelli eventualmente disposti con decreto del Presidente della Regione in attuazione dell'art. 11 della legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 (Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4).