Art. 21.
                       Consiglio dei delegati

   1.  Il  consiglio  dei  delegati e' composto da quindici a ventuno
membri,  eletti  dai  consorziati  nell'ambito  dell'assemblea con le
modalita'  previste  dall'art.  22.  Lo  statuto di ciascun consorzio
individua,  nel rispetto della disposizione di cui al presente comma,
il numero di componenti il consiglio dei delegati tenendo conto della
estensione   del   territorio   servito  da  impianti  consortili  di
irrigazione.
   2.  Il  consiglio  dei  delegati  resta  in carica per cinque anni
decorrenti  dalla  data  di  insediamento.  Il  consigliere  che, per
qualsiasi  motivo,  cessi  dalla  carica  e' sostituito dal primo dei
candidati   non   eletti   nella   medesima   lista.  Se  viene  meno
contestualmente  la  maggioranza  dei  consiglieri  il  consiglio dei
delegati   decade   unitamente   al  presidente  e  al  consiglio  di
amministrazione e si procede a nuove elezioni.
   3.  Il  consiglio  dei delegati nella sua prima riunione elegge, a
maggioranza  assoluta,  tra  i  suoi  componenti,  il  presidente del
consorzio.
   4.  Il  consiglio  dei  delegati esercita le funzioni di indirizzo
sulla   gestione   e   sull'attivita'  amministrativa  definendo  gli
obiettivi  da  conseguire  e  i programmi da attuare; adotta gli atti
rientranti   nello   svolgimento  di  tali  funzioni  e  verifica  la
rispondenza  dell'attivita'  amministrativa  e  della  gestione  agli
indirizzi  impartiti. Competono al consiglio dei delegati, nei limiti
stabiliti  dalla  presente  legge, dallo statuto e nel rispetto degli
atti di indirizzo e dei criteri di cui all'art. 37, comma 1:
    a) l'adozione dello statuto;
    b) l'approvazione del programma di attivita';
    c) l'approvazione del piano di classifica;
    d)   l'approvazione  del  bilancio  di  previsione  e  del  conto
consuntivo e le relative variazioni di bilancio;
    e)  l'approvazione  del regolamento e del piano di organizzazione
del personale;
    f)   l'adozione   dei   regolamenti   disciplinanti   l'attivita'
dell'ente;
    g)  la convocazione dell'assemblea dei consorziati per l'elezione
del  consiglio  dei delegati che deve essere convocata almeno novanta
giorni prima dello scadere del quinquennio.
   5.  Ai membri del consiglio dei delegati compete un rimborso spese
per la partecipazione alle sedute secondo le modalita' indicate nello
statuto  e  un  gettone  di  presenza  nella  misura  prevista  per i
consiglieri  dei  comuni  da milleuno a diecimila abitanti cosi' come
stabilita  dalla  tabella  A) del decreto del Ministro dell'interno 4
aprile  2000, n. 119 (Regolamento recante norme per la determinazione
della  misura  dell'indennita'  di funzione e dei gettoni di presenza
per  gli  amministratori  locali,  a norma dell'art. 23 della legge 3
agosto   1999,   n.   265),   e  successive  modificazioni  o  quelli
eventualmente  disposti  con  decreto del Presidente della Regione in
attuazione  dell'art.  11 della legge regionale 1° luglio 2002, n. 10
(Adempimenti  conseguenti  alla  istituzione di nuove province, norme
sugli  amministratori  locali  e  modifiche  alla  legge  regionale 2
gennaio 1997, n. 4).