Art. 22.
                         Elezioni consortili

   1.  Ai  fini  delle  elezioni  dei  componenti  il  consiglio  dei
delegati,  i  consorziati aventi diritto al voto sono inseriti in due
elenchi:
    a)  nel primo elenco sono inseriti i consorziati che rivestono la
qualifica  di  imprenditore agricolo professionale o, comunque, siano
iscritti a ruolo per un ammontare pari o superiore a quello medio dei
consorziati  che  rivestono  la  qualifica  di  imprenditore agricolo
professionale;
    b) nel secondo elenco sono iscritti i rimanenti consorziati.
   2.  I  consorziati  iscritti nel primo elenco eleggono i due terzi
dei  componenti il consiglio dei delegati, i consorziati iscritti nel
secondo  elenco  eleggono  un  terzo  dei componenti il consiglio dei
delegati.
   3.  L'elezione  del consiglio dei delegati si svolge separatamente
per  ciascun  elenco,  a  scrutinio segreto su presentazione di liste
concorrenti di candidati compresi tra i consorziati aventi diritto al
voto.
   4.  Ciascun elettore puo' votare solo per una lista e, nell'ambito
della lista, per un solo candidato.
   5.  Le  liste  dei  candidati  sono  presentate  da  un  numero di
consorziati  aventi  diritto  al  voto  non inferiore all'1 per cento
degli aventi diritto al voto, esclusi i candidati.
   6.  I  seggi  sono  assegnati in modo proporzionale alle liste che
hanno  raggiunto  almeno il 5 per cento dei voti validi ma garantendo
alla  lista  che  ottiene il maggior numero dei voti almeno il 60 per
cento dei seggi.
   7.  Sono  eletti,  all'interno  di ciascuna lista, i candidati che
hanno  ottenuto il maggior numero di voti preferenziali; a parita' di
voti, risulta eletto il piu' anziano di eta'.
   8.  Se  non  sono  presentate liste relative a uno dei due elenchi
tutti i membri del consiglio dei delegati sono eletti dai consorziati
iscritti nell'altro elenco.