Art. 22. Elezioni consortili 1. Ai fini delle elezioni dei componenti il consiglio dei delegati, i consorziati aventi diritto al voto sono inseriti in due elenchi: a) nel primo elenco sono inseriti i consorziati che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo professionale o, comunque, siano iscritti a ruolo per un ammontare pari o superiore a quello medio dei consorziati che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo professionale; b) nel secondo elenco sono iscritti i rimanenti consorziati. 2. I consorziati iscritti nel primo elenco eleggono i due terzi dei componenti il consiglio dei delegati, i consorziati iscritti nel secondo elenco eleggono un terzo dei componenti il consiglio dei delegati. 3. L'elezione del consiglio dei delegati si svolge separatamente per ciascun elenco, a scrutinio segreto su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra i consorziati aventi diritto al voto. 4. Ciascun elettore puo' votare solo per una lista e, nell'ambito della lista, per un solo candidato. 5. Le liste dei candidati sono presentate da un numero di consorziati aventi diritto al voto non inferiore all'1 per cento degli aventi diritto al voto, esclusi i candidati. 6. I seggi sono assegnati in modo proporzionale alle liste che hanno raggiunto almeno il 5 per cento dei voti validi ma garantendo alla lista che ottiene il maggior numero dei voti almeno il 60 per cento dei seggi. 7. Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali; a parita' di voti, risulta eletto il piu' anziano di eta'. 8. Se non sono presentate liste relative a uno dei due elenchi tutti i membri del consiglio dei delegati sono eletti dai consorziati iscritti nell'altro elenco.