Art. 23. Diritto al voto 1. Ogni elettore che sia in regola con il pagamento ha diritto ad un solo voto che deve essere espresso personalmente. 2. Non hanno diritto al voto i consorziati persone fisiche che non godono dei diritti civili. 3. Per le societa' e le persone giuridiche il diritto di voto e' esercitato dai rispettivi rappresentanti legali o da rappresentanti specificatamente designati dai competenti organi; per i minori e per gli interdetti il diritto di voto e' esercitato dai rispettivi rappresentanti legali. 4. In caso di comunione il diritto di voto e' esercitato dal primo intestatario catastale, fatta eccezione per l'ipotesi in cui venga conferita ad altro proprietario della stessa comunione specifica delega che rappresenta la maggioranza. 5. Le deleghe di cui al comma 4 sono conferite con atto scritto e la firma del delegante e' autenticata da notaio, segretario comunale o funzionario del consorzio appositamente autorizzato.