Art. 23.
                           Diritto al voto

   1.  Ogni elettore che sia in regola con il pagamento ha diritto ad
un solo voto che deve essere espresso personalmente.
   2. Non hanno diritto al voto i consorziati persone fisiche che non
godono dei diritti civili.
   3.  Per  le societa' e le persone giuridiche il diritto di voto e'
esercitato  dai  rispettivi rappresentanti legali o da rappresentanti
specificatamente  designati dai competenti organi; per i minori e per
gli  interdetti  il  diritto  di  voto  e'  esercitato dai rispettivi
rappresentanti legali.
   4. In caso di comunione il diritto di voto e' esercitato dal primo
intestatario  catastale,  fatta  eccezione per l'ipotesi in cui venga
conferita  ad  altro  proprietario  della  stessa comunione specifica
delega che rappresenta la maggioranza.
   5.  Le deleghe di cui al comma 4 sono conferite con atto scritto e
la  firma del delegante e' autenticata da notaio, segretario comunale
o funzionario del consorzio appositamente autorizzato.