Art. 24.
                     Ineleggibilita' e decadenza

   1. Non possono essere eletti nel consiglio dei delegati:
    a) il Presidente della Regione;
    b) i consiglieri regionali;
    c) i componenti della Giunta regionale;
    d)  i presidenti delle province e i componenti delle giunte delle
province ricomprese in tutto o in parte nel comprensorio di bonifica;
    e)  i  sindaci  dei  comuni  ricompresi  in  tutto o in parte nel
comprensorio di bonifica;
    f) gli amministratori degli enti e delle agenzie regionali;
    g) i minori, gli interdetti e gli inabilitati;
    h)  i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del
fallimento;
    i)  coloro  che siano stati interdetti dai pubblici uffici per la
durata dell'interdizione;
    l)  coloro  che  abbiano  riportato  condanne  che non consentono
l'iscrizione  nelle  liste  elettorali  politiche,  salvi gli effetti
della  riabilitazione,  nonche'  coloro  che siano stati sottoposti a
misure  di  sicurezza  che  non  consentono  l'iscrizione nelle liste
elettorali;
    m)   i   dipendenti  della  Regione  cui  competono  funzioni  di
finanziamento e controllo sull'amministrazione del consorzio;
    n) i dipendenti del consorzio di bonifica;
    o)  coloro che hanno il maneggio di denaro consortile o, avendolo
avuto, non hanno reso conto della loro gestione;
    p)  coloro  che  hanno  liti  pendenti con il consorzio salvo che
nell'ipotesi di controversie inerenti le procedure elettorali;
    q)  coloro  che  eseguono  opere  o erogano servizi per conto del
consorzio;
    r)  coloro  che  hanno  un  debito  liquido ed esigibile verso il
consorzio.
   2.  Le  cause  sopra  indicate comportano, qualora intervengano in
corso di mandato, la decadenza dall'incarico di consigliere.