Art. 24. Ineleggibilita' e decadenza 1. Non possono essere eletti nel consiglio dei delegati: a) il Presidente della Regione; b) i consiglieri regionali; c) i componenti della Giunta regionale; d) i presidenti delle province e i componenti delle giunte delle province ricomprese in tutto o in parte nel comprensorio di bonifica; e) i sindaci dei comuni ricompresi in tutto o in parte nel comprensorio di bonifica; f) gli amministratori degli enti e delle agenzie regionali; g) i minori, gli interdetti e gli inabilitati; h) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento; i) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici per la durata dell'interdizione; l) coloro che abbiano riportato condanne che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvi gli effetti della riabilitazione, nonche' coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali; m) i dipendenti della Regione cui competono funzioni di finanziamento e controllo sull'amministrazione del consorzio; n) i dipendenti del consorzio di bonifica; o) coloro che hanno il maneggio di denaro consortile o, avendolo avuto, non hanno reso conto della loro gestione; p) coloro che hanno liti pendenti con il consorzio salvo che nell'ipotesi di controversie inerenti le procedure elettorali; q) coloro che eseguono opere o erogano servizi per conto del consorzio; r) coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il consorzio. 2. Le cause sopra indicate comportano, qualora intervengano in corso di mandato, la decadenza dall'incarico di consigliere.