Art. 25. Risultati delle votazioni - Ricorsi 1. Entro otto giorni dalla data di svolgimento delle elezioni, i verbali relativi alle operazioni elettorali sono trasmessi in copia all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura e i consorzi di bonifica, con apposito provvedimento, rendono noti i risultati elettorali. 2. Avverso i risultati delle operazioni elettorali e' ammesso ricorso all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati sull'albo consortile. 3. Esaminati gli atti relativi alle operazioni elettorali e gli eventuali ricorsi di cui al comma 2, l'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura dispone, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati elettorali, l'insediamento del consiglio dei delegati o, in caso di accertate gravi irregolarita', l'annullamento delle elezioni. Trascorso il predetto termine di novanta giorni senza che venga assunto alcun provvedimento, i risultati elettorali si intendono convalidati e il consiglio dei delegati insediato. Il presidente del consorzio di bonifica o il commissario in carica alla data delle elezioni provvede a convocare il nuovo consiglio dei delegati, la cui prima riunione deve svolgersi entro quindici giorni dalla data di insediamento.