Art. 25.
                 Risultati delle votazioni - Ricorsi

   1.  Entro  otto giorni dalla data di svolgimento delle elezioni, i
verbali  relativi  alle operazioni elettorali sono trasmessi in copia
all'Assessorato  regionale  competente  in materia di agricoltura e i
consorzi  di  bonifica,  con  apposito  provvedimento, rendono noti i
risultati elettorali.
   2.  Avverso  i  risultati  delle  operazioni elettorali e' ammesso
ricorso   all'Assessorato   regionale   competente   in   materia  di
agricoltura  entro  trenta  giorni  dalla  data  di pubblicazione dei
risultati sull'albo consortile.
   3.  Esaminati  gli  atti relativi alle operazioni elettorali e gli
eventuali   ricorsi  di  cui  al  comma  2,  l'Assessorato  regionale
competente  in  materia  di agricoltura dispone, entro novanta giorni
dalla  data di pubblicazione dei risultati elettorali, l'insediamento
del   consiglio   dei   delegati   o,  in  caso  di  accertate  gravi
irregolarita',  l'annullamento  delle elezioni. Trascorso il predetto
termine   di   novanta   giorni   senza   che   venga  assunto  alcun
provvedimento,  i  risultati elettorali si intendono convalidati e il
consiglio  dei  delegati  insediato.  Il  presidente del consorzio di
bonifica o il commissario in carica alla data delle elezioni provvede
a  convocare  il  nuovo consiglio dei delegati, la cui prima riunione
deve svolgersi entro quindici giorni dalla data di insediamento.