Art. 26. Consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente del consorzio di bonifica, che lo presiede, e da altri quattro membri eletti dal consiglio dei delegati con voto limitato a uno. Uno dei membri, indicato dal presidente, esercita le funzioni di vice presidente. 2. Il consiglio di amministrazione e' l'organo esecutivo del consorzio di bonifica e le sue funzioni sono indicate dallo statuto.