Art. 26.
                    Consiglio di amministrazione

   1.  Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente del
consorzio  di  bonifica,  che  lo presiede, e da altri quattro membri
eletti  dal  consiglio  dei delegati con voto limitato a uno. Uno dei
membri,  indicato  dal  presidente,  esercita  le  funzioni  di  vice
presidente.
   2.  Il  consiglio  di  amministrazione  e'  l'organo esecutivo del
consorzio di bonifica e le sue funzioni sono indicate dallo statuto.