Art. 27. Presidente 1. Il presidente ha la legale rappresentanza del consorzio di bonifica, convoca e presiede il consiglio dei delegati e il consiglio di amministrazione ed esercita tutte le altre funzioni previste dallo statuto consortile. 2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente. 3. Quando, per qualsiasi motivo, il presidente cessa dalla carica, il consiglio dei delegati, ricostituito nei modi previsti dall'art. 21, comma 2, e' convocato entro quindici giorni dal vice presidente, che lo presiede, per la nomina del nuovo presidente.