Art. 28.
                        Collegio dei revisori

   1.  Il collegio dei revisori dei conti e' composto dal presidente,
da  due membri effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti nel
registro nazionale dei revisori contabili.
   2.  Il  presidente  del  collegio  dei  revisori, i due componenti
effettivi  e i due supplenti sono nominati con decreto dell'Assessore
regionale  competente in materia di agricoltura, previa deliberazione
della Giunta regionale su proposta dello stesso Assessore.
   3.  Il  presidente  e  gli altri componenti del collegio durano in
carica cinque anni.
   4.  Nel  caso  di  morte,  rinuncia  o  decadenza di un componente
effettivo,  subentrano  i  supplenti  in  ordine di eta'. L'Assessore
regionale    competente    in   materia   di   agricoltura   provvede
all'integrazione  del  collegio con le modalita' di cui al comma 2. I
nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica.
   5.  Nel  caso  di  morte,  rinuncia o decadenza del presidente del
collegio, l'Assessore regionale competente in materia di agricoltura,
con  le  medesime  modalita'  di  cui  al  comma 2, provvede alla sua
sostituzione. Il presidente di nuova nomina scade insieme a quelli in
carica.
   6.  Il  collegio  dei  revisori  dei  conti  esercita  compiti  di
controllo  gestionale,  finanziario  e  di  legittimita'.  Ad esso si
applicano  gli  articoli  2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del
codice civile. In particolare, il collegio dei revisori dei conti:
    a)  esamina  il  bilancio e il conto consuntivo, predisponendo le
relative relazioni illustrative;
    b)  vigila sulla regolare tenuta della contabilita' del consorzio
di  bonifica  e  ne  riferisce periodicamente agli organi consortili,
secondo le modalita' stabilite nello statuto;
    c) esercita le funzioni attribuitegli dallo statuto;
    d)  presenta  annualmente  all'Assessore  regionale competente in
materia  di  agricoltura una relazione sulla gestione finanziaria del
consorzio  di  bonifica  nonche'  sui  risultati dell'attivita' e sul
raggiungimento  degli  obiettivi di economicita' ed efficienza di cui
all'art. 8.
   7.  E'  vietato rivestire la qualifica di componente effettivo del
collegio dei revisori dei conti in piu' di un consorzio di bonifica.