Art. 29.
                         P r o r o g a t i o

   1.  Gli  organi  di  amministrazione  dei consorzi di bonifica non
ricostituiti  alla  loro  scadenza  sono prorogati per quarantacinque
giorni.  In  questo  periodo  gli  organi  di amministrazione possono
adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonche'
gli  atti  urgenti  e  indifferibili  con l'indicazione specifica dei
motivi  di  urgenza  e  indifferibilita'.  Si applicano a tal fine le
disposizioni  del  decreto  legge  16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina
della   proroga   degli   organi   amministrativi),  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.