Art. 29. P r o r o g a t i o 1. Gli organi di amministrazione dei consorzi di bonifica non ricostituiti alla loro scadenza sono prorogati per quarantacinque giorni. In questo periodo gli organi di amministrazione possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonche' gli atti urgenti e indifferibili con l'indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilita'. Si applicano a tal fine le disposizioni del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.