Art. 3. Concertazione e accordi di programma 1. Allo scopo di realizzare sul territorio la piu' ampia collaborazione e concertazione tra i consorzi di bonifica e gli enti locali, la Regione o gli enti locali promuovono la stipula di accordi di programma, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per la realizzazione in modo integrato e coordinato tra i consorzi di bonifica e gli enti locali di azioni di comune interesse e, comunque, per il conseguimento di obiettivi comuni nell'ambito delle rispettive finalita' istituzionali.