Art. 3.
                Concertazione e accordi di programma

   1.   Allo  scopo  di  realizzare  sul  territorio  la  piu'  ampia
collaborazione  e concertazione tra i consorzi di bonifica e gli enti
locali, la Regione o gli enti locali promuovono la stipula di accordi
di programma, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto
2000,  n.  267  (Testo  unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali),  per  la  realizzazione in modo integrato e coordinato tra i
consorzi  di bonifica e gli enti locali di azioni di comune interesse
e,  comunque,  per  il  conseguimento di obiettivi comuni nell'ambito
delle rispettive finalita' istituzionali.