Art. 31. Catasto consortile 1. I consorzi di bonifica istituiscono il catasto consortile cui sono iscritti tutti gli immobili siti nell'ambito dei relativi comprensori e serviti dalla rete di distribuzione dell'acqua a uso irriguo. Il catasto consortile costituisce parte integrante del Sistema informativo agricolo regionale. 2. Il catasto e' aggiornato annualmente ai fini della elaborazione dei ruoli di contribuenza. 3. L'aggiornamento e' effettuato attraverso la consultazione dei dati: a) presenti nel Sistema informativo agricolo regionale; b) presenti nel catasto erariale; c) emergenti dagli atti di compravendita presentati dai proprietari consorziati ovvero attraverso la consultazione dei registri delle conservatorie ai sensi dell'art. 31 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale); d) derivanti dalla presentazione di denunce di successione o di dichiarazioni congiunte di venditore ed acquirente.