Art. 31.
                         Catasto consortile

   1.  I  consorzi di bonifica istituiscono il catasto consortile cui
sono  iscritti  tutti  gli  immobili  siti  nell'ambito  dei relativi
comprensori  e  serviti  dalla rete di distribuzione dell'acqua a uso
irriguo.  Il  catasto  consortile  costituisce  parte  integrante del
Sistema informativo agricolo regionale.
   2. Il catasto e' aggiornato annualmente ai fini della elaborazione
dei ruoli di contribuenza.
   3.  L'aggiornamento  e' effettuato attraverso la consultazione dei
dati:
    a) presenti nel Sistema informativo agricolo regionale;
    b) presenti nel catasto erariale;
    c)   emergenti   dagli   atti  di  compravendita  presentati  dai
proprietari   consorziati  ovvero  attraverso  la  consultazione  dei
registri  delle  conservatorie  ai  sensi dell'art. 31 della legge 13
maggio  1999,  n.  133  (Disposizioni  in  materia  di  perequazione,
razionalizzazione e federalismo fiscale);
    d)  derivanti  dalla presentazione di denunce di successione o di
dichiarazioni congiunte di venditore ed acquirente.