Art. 33. Beneficio di bonifica 1. Il beneficio di bonifica consiste nel vantaggio diretto e specifico tratto dall'immobile in ragione delle opere e degli impianti inerenti la rete consortile di distribuzione dell'acqua a uso irriguo. 2. I consorzi di bonifica, negli avvisi emessi per il pagamento del contributo consortile, devono specificare esattamente la natura del beneficio e il bene a cui il contributo richiesto si riferisce.