Art. 33.
                        Beneficio di bonifica

   1.  Il  beneficio  di  bonifica  consiste  nel vantaggio diretto e
specifico  tratto  dall'immobile  in  ragione  delle  opere  e  degli
impianti  inerenti  la  rete consortile di distribuzione dell'acqua a
uso irriguo.
   2.  I  consorzi  di bonifica, negli avvisi emessi per il pagamento
del  contributo  consortile, devono specificare esattamente la natura
del beneficio e il bene a cui il contributo richiesto si riferisce.