Art. 34. Personale e uffici dei consorzi 1. L'organizzazione e il funzionamento dei consorzi di bonifica sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento interno. 2. La Giunta regionale, nell'esercizio del potere di indirizzo di cui all'art. 37, puo' emanare apposite direttive ai consorzi di bonifica per la definizione della loro dotazione organica nonche' per la costituzione di servizi tecnici, amministrativi e contabili comuni tra piu' consorzi. 3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dei consorzi di bonifica e' regolato dal codice civile, dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa e dai contratti collettivi di categoria. 4. L'accesso al lavoro avviene mediante procedure selettive pubbliche ovvero mediante avviamento per chiamata numerica, nel rispetto dei principi vigenti per le pubbliche amministrazioni. 5. E' fatto assoluto divieto ai consorzi di bonifica di assumere personale, anche a tempo determinato o a tempo parziale, in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche. 6. Per le assunzioni a tempo indeterminato nei consorzi di bonifica, ai soggetti che abbiano prestato la loro opera presso i consorzi a qualunque titolo, esclusi gli incarichi libero professionali, e che conseguano l'idoneita' nelle prove d'esame, e' attribuito un punteggio aggiuntivo in sede di valutazione dei titoli fino al 25 per cento del punteggio complessivo conseguito, secondo le modalita' specificate nel relativo bando o avviso pubblico. 7. Per le assunzioni a chiamata numerica per la copertura di posti a tempo determinato nei consorzi di bonifica, sono prioritariamente avviati al lavoro i soggetti che abbiano prestato la loro opera presso i consorzi di bonifica nei cinque anni antecedenti. 8. I posti di lavoro a tempo determinato per i quali non sia applicabile la chiamata numerica sono coperti mediante apposita selezione prioritariamente tra coloro che abbiano prestato la loro opera presso i consorzi di bonifica nei cinque anni antecedenti in mansioni o profili professionali equivalenti. 9. I consorzi di bonifica sono autorizzati a concedere al personale in esubero a tempo indeterminato che abbia maturato i requisiti di legge per il pensionamento di anzianita' entro il 31 dicembre 2007 e chieda la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2008, un'indennita' supplementare pari a tre mensilita' della retribuzione in godimento, escluse le retribuzioni di rendimento e di risultato, per ogni anno derivante dalla differenza tra sessantacinque anni e l'eta' anagrafica, espressa in anni, posseduta alla data di cessazione dal lavoro, calcolati per un massimo di quattro anni. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono a carico del bilancio della Regione. I consorzi hanno l'obbligo di ridurre le dotazioni organiche del numero corrispondente alle cessazioni incentivate. 10. Il personale in esubero che non beneficia degli incentivi di cui al comma 9 e' trasferito, sulla base di intese tra i consorzi, le organizzazioni sindacali e gli enti di destinazione, nell'ambito della provincia di appartenenza: a) ad altri consorzi di bonifica nei quali vi sia carenza di personale nelle dotazioni organiche; b) all'Ente delle risorse idriche della Sardegna (ENAS) in aggiunta ai trasferimenti previsti dalla legge regionale n. 19 del 2006; c) alle province e ai comuni per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 61 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), e per la gestione delle opere trasferite in attuazione dell'art. 46, comma 4; l'Amministrazione regionale garantisce agli enti locali un trasferimento di risorse finanziarie sufficiente all'integrale copertura delle maggiori spese derivanti dai trasferimenti fino alla cessazione dei relativi rapporti di lavoro. Al personale trasferito in attuazione del presente comma si applica la disciplina giuridica e contrattuale dell'ente di destinazione; in caso di trattamenti economici in godimento superiori a quello conseguente all'inquadramento nell'ente di destinazione, la differenza e' corrisposta a titolo di assegno ad personam non riassorbibile. 11. I consorzi di bonifica prevedono l'assunzione nelle proprie dotazioni organiche, per almeno sei mesi di ciascun anno, del personale che ha prestato a favore dei consorzi attivita' lavorativa con contratti a tempo determinato per almeno 453 giornate lavorative negli ultimi cinque anni, comprese le giornate incluse nei contratti gia' definiti e in essere alla data di approvazione della presente legge (em. orale all'em. 69). Il personale di cui al presente comma puo' essere utilizzato mediante convenzione con altri enti, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 2, in attivita' di manutenzione del territorio e tutela ambientale. I posti vacanti nelle dotazioni organiche dei consorzi di bonifica (em.orale Dadea) derivanti dalla cessazione, a qualsiasi titolo, di rapporti di lavoro a tempo indeterminato sono coperti mediante la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro delle corrispondenti categorie di cui al presente comma nel rapporto di uno a due. 12. In sede di prima applicazione i consorzi di bonifica inquadrano nelle proprie piante organiche il personale realmente impegnato, per almeno trenta mesi negli ultimi cinque anni, nell'elaborazione dei piani di riordino fondiario.