Art. 34.
                   Personale e uffici dei consorzi

   1.  L'organizzazione  e  il funzionamento dei consorzi di bonifica
sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento interno.
   2.  La Giunta regionale, nell'esercizio del potere di indirizzo di
cui  all'art.  37,  puo'  emanare  apposite  direttive ai consorzi di
bonifica per la definizione della loro dotazione organica nonche' per
la costituzione di servizi tecnici, amministrativi e contabili comuni
tra piu' consorzi.
   3.  Il  rapporto  di  lavoro  dei  dipendenti  e dei dirigenti dei
consorzi  di  bonifica e' regolato dal codice civile, dalle leggi sul
rapporto   di   lavoro   subordinato  nell'impresa  e  dai  contratti
collettivi di categoria.
   4.  L'accesso  al  lavoro  avviene  mediante  procedure  selettive
pubbliche  ovvero  mediante  avviamento  per  chiamata  numerica, nel
rispetto dei principi vigenti per le pubbliche amministrazioni.
   5.  E'  fatto assoluto divieto ai consorzi di bonifica di assumere
personale,   anche  a  tempo  determinato  o  a  tempo  parziale,  in
soprannumero rispetto alle dotazioni organiche.
   6.  Per  le  assunzioni  a  tempo  indeterminato  nei  consorzi di
bonifica,  ai  soggetti  che  abbiano prestato la loro opera presso i
consorzi   a   qualunque   titolo,   esclusi   gli  incarichi  libero
professionali,  e  che conseguano l'idoneita' nelle prove d'esame, e'
attribuito  un punteggio aggiuntivo in sede di valutazione dei titoli
fino al 25 per cento del punteggio complessivo conseguito, secondo le
modalita' specificate nel relativo bando o avviso pubblico.
   7. Per le assunzioni a chiamata numerica per la copertura di posti
a  tempo  determinato nei consorzi di bonifica, sono prioritariamente
avviati  al  lavoro  i  soggetti  che  abbiano prestato la loro opera
presso i consorzi di bonifica nei cinque anni antecedenti.
   8.  I  posti  di  lavoro  a  tempo determinato per i quali non sia
applicabile  la  chiamata  numerica  sono  coperti  mediante apposita
selezione  prioritariamente  tra  coloro che abbiano prestato la loro
opera  presso  i  consorzi di bonifica nei cinque anni antecedenti in
mansioni o profili professionali equivalenti.
   9.  I  consorzi  di  bonifica  sono  autorizzati  a  concedere  al
personale  in  esubero  a  tempo  indeterminato  che abbia maturato i
requisiti  di  legge  per  il pensionamento di anzianita' entro il 31
dicembre 2007 e chieda la risoluzione del rapporto di lavoro entro il
31  dicembre  2008, un'indennita' supplementare pari a tre mensilita'
della   retribuzione   in   godimento,  escluse  le  retribuzioni  di
rendimento  e  di risultato, per ogni anno derivante dalla differenza
tra  sessantacinque  anni  e  l'eta'  anagrafica,  espressa  in anni,
posseduta  alla  data  di  cessazione  dal  lavoro,  calcolati per un
massimo  di  quattro  anni.  Gli  oneri derivanti dall'attuazione del
presente  comma  sono a carico del bilancio della Regione. I consorzi
hanno   l'obbligo  di  ridurre  le  dotazioni  organiche  del  numero
corrispondente alle cessazioni incentivate.
   10.  Il  personale in esubero che non beneficia degli incentivi di
cui al comma 9 e' trasferito, sulla base di intese tra i consorzi, le
organizzazioni  sindacali  e  gli  enti  di destinazione, nell'ambito
della provincia di appartenenza:
    a)  ad  altri  consorzi  di  bonifica nei quali vi sia carenza di
personale nelle dotazioni organiche;
    b)  all'Ente  delle  risorse  idriche  della  Sardegna  (ENAS) in
aggiunta  ai  trasferimenti  previsti dalla legge regionale n. 19 del
2006;
    c)  alle  province  e ai comuni per l'esercizio delle funzioni di
cui   all'art.  61  della  legge  regionale  12  giugno  2006,  n.  9
(Conferimento  di  funzioni  e  compiti  agli  enti locali), e per la
gestione  delle opere trasferite in attuazione dell'art. 46, comma 4;
l'Amministrazione   regionale   garantisce   agli   enti   locali  un
trasferimento   di   risorse  finanziarie  sufficiente  all'integrale
copertura  delle maggiori spese derivanti dai trasferimenti fino alla
cessazione dei relativi rapporti di lavoro.
   Al  personale  trasferito  in  attuazione  del  presente  comma si
applica   la   disciplina   giuridica  e  contrattuale  dell'ente  di
destinazione; in caso di trattamenti economici in godimento superiori
a  quello conseguente all'inquadramento nell'ente di destinazione, la
differenza  e'  corrisposta  a  titolo  di  assegno  ad  personam non
riassorbibile.
   11.  I  consorzi  di bonifica prevedono l'assunzione nelle proprie
dotazioni  organiche,  per  almeno  sei  mesi  di  ciascun  anno, del
personale  che ha prestato a favore dei consorzi attivita' lavorativa
con  contratti a tempo determinato per almeno 453 giornate lavorative
negli  ultimi cinque anni, comprese le giornate incluse nei contratti
gia'  definiti  e  in essere alla data di approvazione della presente
legge  (em.  orale all'em. 69). Il personale di cui al presente comma
puo'  essere utilizzato mediante convenzione con altri enti, anche in
deroga   alle  disposizioni  di  cui  all'art.  2,  in  attivita'  di
manutenzione  del  territorio  e  tutela  ambientale. I posti vacanti
nelle  dotazioni  organiche dei consorzi di bonifica (em.orale Dadea)
derivanti dalla cessazione, a qualsiasi titolo, di rapporti di lavoro
a tempo indeterminato sono coperti mediante la trasformazione a tempo
indeterminato  dei contratti di lavoro delle corrispondenti categorie
di cui al presente comma nel rapporto di uno a due.
   12.   In  sede  di  prima  applicazione  i  consorzi  di  bonifica
inquadrano  nelle  proprie  piante  organiche  il personale realmente
impegnato,   per   almeno  trenta  mesi  negli  ultimi  cinque  anni,
nell'elaborazione dei piani di riordino fondiario.