Art. 35.
                      Pubblicazione degli atti

   1.  Gli  atti  del consorzio di bonifica sono pubblicati nell'albo
pretorio  del  consorzio  entro  il  settimo  giorno  dalla  data  di
adozione, per un periodo di quindici giorni consecutivi.
   2.  Nell'albo  pretorio  del  consorzio  di  bonifica sono inoltre
pubblicati,  entro  sette  giorni  dalla  data  di ricevimento per un
periodo  di  quindici  giorni  consecutivi  gli  atti  del  consorzio
annullati   da   parte  dell'Assessorato  competente  in  materia  di
agricoltura.
   3.  La  Giunta  regionale,  su  proposta  dell'Assessore regionale
competente  in  materia  di  agricoltura, approva un apposito atto di
indirizzo, cui i consorzi di bonifica devono attenersi, finalizzato a
disciplinare  le  modalita'  di  pubblicazione  degli atti e dei dati
informativi nel sito internet della Regione autonoma della Sardegna.