Art. 35. Pubblicazione degli atti 1. Gli atti del consorzio di bonifica sono pubblicati nell'albo pretorio del consorzio entro il settimo giorno dalla data di adozione, per un periodo di quindici giorni consecutivi. 2. Nell'albo pretorio del consorzio di bonifica sono inoltre pubblicati, entro sette giorni dalla data di ricevimento per un periodo di quindici giorni consecutivi gli atti del consorzio annullati da parte dell'Assessorato competente in materia di agricoltura. 3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, approva un apposito atto di indirizzo, cui i consorzi di bonifica devono attenersi, finalizzato a disciplinare le modalita' di pubblicazione degli atti e dei dati informativi nel sito internet della Regione autonoma della Sardegna.