Art. 36.
                        Controllo di gestione

   1.  I  consorzi  di  bonifica  provvedono al controllo di gestione
quale processo interno diretto a garantire:
    a)  la  realizzazione  degli obiettivi programmati attraverso una
verifica continua dello stato di avanzamento dei programmi e progetti
approvati dagli organi del consorzio di bonifica;
    b) la gestione corretta, efficace ed efficiente delle risorse.
   2.  Il  controllo  di  gestione e' riferito ai seguenti principali
contenuti e requisiti dell'azione del consorzio di bonifica:
    a)  la  rispondenza rispetto ai programmi e ai progetti contenuti
nei  documenti  previsionali e programmatici e l'adeguatezza rispetto
alle risorse finanziarie disponibili;
    b)  la  tenuta  della  contabilita'  rispetto alle esigenze delle
strutture gestionali interne e ai condizionamenti tecnici e giuridici
esterni;
    c)  l'efficienza  dei  processi  di attivazione e di gestione dei
servizi.
   3.  Il  consiglio di amministrazione provvede al controllo interno
di  gestione  eventualmente  anche  attraverso  un  soggetto  esterno
adeguatamente qualificato.