Art. 36. Controllo di gestione 1. I consorzi di bonifica provvedono al controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire: a) la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento dei programmi e progetti approvati dagli organi del consorzio di bonifica; b) la gestione corretta, efficace ed efficiente delle risorse. 2. Il controllo di gestione e' riferito ai seguenti principali contenuti e requisiti dell'azione del consorzio di bonifica: a) la rispondenza rispetto ai programmi e ai progetti contenuti nei documenti previsionali e programmatici e l'adeguatezza rispetto alle risorse finanziarie disponibili; b) la tenuta della contabilita' rispetto alle esigenze delle strutture gestionali interne e ai condizionamenti tecnici e giuridici esterni; c) l'efficienza dei processi di attivazione e di gestione dei servizi. 3. Il consiglio di amministrazione provvede al controllo interno di gestione eventualmente anche attraverso un soggetto esterno adeguatamente qualificato.