Art. 38. V i g i l a n z a 1. L'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura puo' chiedere ai consorzi di bonifica documenti, informazioni e chiarimenti e puo' disporre ispezioni e perizie volte ad accertare il regolare funzionamento degli organi e il regolare esercizio dell'attivita' del consorzio. 2. Nell'ipotesi di inadempimento di atti o provvedimenti previsti dalla legge o dagli statuti la Regione diffida il consorzio di bonifica a provvedervi entro il termine determinato. Scaduto infruttuosamente tale termine la Regione nomina un commissario ad acta per i relativi adempimenti.