Art. 38.
                          V i g i l a n z a

   1.  L'Assessorato  regionale  competente in materia di agricoltura
puo'  chiedere  ai  consorzi  di  bonifica  documenti, informazioni e
chiarimenti e puo' disporre ispezioni e perizie volte ad accertare il
regolare   funzionamento   degli   organi  e  il  regolare  esercizio
dell'attivita' del consorzio.
   2.  Nell'ipotesi di inadempimento di atti o provvedimenti previsti
dalla  legge  o  dagli  statuti  la  Regione  diffida il consorzio di
bonifica   a   provvedervi  entro  il  termine  determinato.  Scaduto
infruttuosamente  tale  termine  la  Regione nomina un commissario ad
acta per i relativi adempimenti.