Art. 4.
         Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario

   1.  L'Amministrazione  regionale, per perseguire la salvaguardia e
la   valorizzazione   del  territorio  in  relazione  agli  obiettivi
regionali  di  sviluppo  agricolo,  approva  un  piano finalizzato al
completamento,  all'ammodernamento, alla funzionalita' dei sistemi di
bonifica  idraulica,  alla  razionalizzazione e a un miglior utilizzo
delle  risorse  idriche. Il Piano regionale di bonifica e di riordino
fondiario  individua,  altresi', gli interventi di riordino fondiario
finalizzati  a  ridurre la frammentazione della proprieta' agricola e
alla  costituzione  di  unita'  fondiarie  di adeguate dimensioni. Si
osservano  in  materia  le disposizioni di cui al titolo II, capo IV,
del regio decreto n. 215 del 1933.
   2.  Il  piano,  nel  rispetto  delle  funzioni  di cui all'art. 2,
concorre,  per  quanto  attiene alla bonifica e all'irrigazione, alla
definizione  del  piano di bacino previsto dal decreto legislativo n.
152 del 2006 e prevede:
    a) la valorizzazione dei diversi ambiti del territorio attraverso
il  razionale  impiego  della  risorsa idrica, la tutela dello spazio
rurale e del territorio agricolo;
    b)  la  realizzazione  e  la  gestione  delle  opere pubbliche di
bonifica per il perseguimento delle predette finalita';
    c)  il  programma  degli interventi di accorpamento e di riordino
fondiari;
    d)   per   ciascun  intervento,  la  natura  pubblica  o  privata
dell'intervento stesso.
   3.  Entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge  la  Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in
materia  di  agricoltura,  approva  gli  obiettivi  strategici  e  le
direttive per la predisposizione del piano e li trasmette ai consorzi
di bonifica.
   4.  Entro  tre mesi dal ricevimento degli atti di cui al comma 3 i
consorzi  di  bonifica presentano all'Assessore competente in materia
di  agricoltura  le  loro  proposte  in  merito alla formulazione del
piano.
   5.  Entro  i  successivi tre mesi la Giunta regionale, su proposta
dell'Assessore  competente  in  materia  di  agricoltura,  sentito il
parere  della  Consulta  regionale  per  la  bonifica  e  il riordino
fondiario  di  cui  all'art.  13,  approva  il  piano;  dell'avvenuta
approvazione  e'  data  comunicazione  nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   6.  Il  piano,  aggiornato  di norma ogni tre anni con il rispetto
delle  disposizioni contenute nei commi 3, 4 e 5, e' attuato mediante
programmi  annuali approvati dalla Giunta regionale in funzione della
disponibilita'   del   bilancio   pluriennale  e  degli  stanziamenti
finanziari annuali.