Art. 4. Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario 1. L'Amministrazione regionale, per perseguire la salvaguardia e la valorizzazione del territorio in relazione agli obiettivi regionali di sviluppo agricolo, approva un piano finalizzato al completamento, all'ammodernamento, alla funzionalita' dei sistemi di bonifica idraulica, alla razionalizzazione e a un miglior utilizzo delle risorse idriche. Il Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario individua, altresi', gli interventi di riordino fondiario finalizzati a ridurre la frammentazione della proprieta' agricola e alla costituzione di unita' fondiarie di adeguate dimensioni. Si osservano in materia le disposizioni di cui al titolo II, capo IV, del regio decreto n. 215 del 1933. 2. Il piano, nel rispetto delle funzioni di cui all'art. 2, concorre, per quanto attiene alla bonifica e all'irrigazione, alla definizione del piano di bacino previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e prevede: a) la valorizzazione dei diversi ambiti del territorio attraverso il razionale impiego della risorsa idrica, la tutela dello spazio rurale e del territorio agricolo; b) la realizzazione e la gestione delle opere pubbliche di bonifica per il perseguimento delle predette finalita'; c) il programma degli interventi di accorpamento e di riordino fondiari; d) per ciascun intervento, la natura pubblica o privata dell'intervento stesso. 3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, approva gli obiettivi strategici e le direttive per la predisposizione del piano e li trasmette ai consorzi di bonifica. 4. Entro tre mesi dal ricevimento degli atti di cui al comma 3 i consorzi di bonifica presentano all'Assessore competente in materia di agricoltura le loro proposte in merito alla formulazione del piano. 5. Entro i successivi tre mesi la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, sentito il parere della Consulta regionale per la bonifica e il riordino fondiario di cui all'art. 13, approva il piano; dell'avvenuta approvazione e' data comunicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. 6. Il piano, aggiornato di norma ogni tre anni con il rispetto delle disposizioni contenute nei commi 3, 4 e 5, e' attuato mediante programmi annuali approvati dalla Giunta regionale in funzione della disponibilita' del bilancio pluriennale e degli stanziamenti finanziari annuali.