Art. 41. Procedura di controllo 1. Gli atti soggetti a controllo sono trasmessi, a pena di decadenza, entro sette giorni dalla loro adozione, all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura. 2. Gli atti divengono esecutivi se l'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura non ne pronuncia l'annullamento nel termine di trenta giorni dal ricevimento ovvero anche quando, prima della scadenza del termine, l'Assessorato comunichi all'ente che l'atto e' stato ritenuto immune da vizi. 3. L'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura puo' richiedere, per una sola volta entro i termini previsti per l'annullamento, chiarimenti o ulteriori elementi istruttori. I chiarimenti o gli elementi istruttori devono essere inviati entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Dalla data di ricevimento degli elementi istruttori decorrono ulteriori trenta giorni ai fini dell'esercizio del controllo. Decorso inutilmente il termine dei trenta giorni senza che il consorzio di bonifica abbia provveduto all'invio degli elementi istruttori, l'Assessorato adotta il provvedimento di controllo entro i successivi trenta giorni. 4. I termini previsti dal presente articolo sono sospesi dal 5 al 25 agosto e dal 23 dicembre al 2 gennaio di ogni anno.