Art. 41.
                       Procedura di controllo

   1.  Gli  atti  soggetti  a  controllo  sono  trasmessi,  a pena di
decadenza,  entro  sette  giorni dalla loro adozione, all'Assessorato
regionale competente in materia di agricoltura.
   2.   Gli  atti  divengono  esecutivi  se  l'Assessorato  regionale
competente  in materia di agricoltura non ne pronuncia l'annullamento
nel  termine  di  trenta  giorni dal ricevimento ovvero anche quando,
prima  della  scadenza  del termine, l'Assessorato comunichi all'ente
che l'atto e' stato ritenuto immune da vizi.
   3.  L'Assessorato  regionale  competente in materia di agricoltura
puo'  richiedere,  per  una  sola  volta entro i termini previsti per
l'annullamento,   chiarimenti  o  ulteriori  elementi  istruttori.  I
chiarimenti  o  gli  elementi  istruttori devono essere inviati entro
trenta  giorni  dalla data di ricevimento della richiesta. Dalla data
di  ricevimento  degli elementi istruttori decorrono ulteriori trenta
giorni  ai  fini dell'esercizio del controllo. Decorso inutilmente il
termine  dei  trenta  giorni senza che il consorzio di bonifica abbia
provveduto  all'invio degli elementi istruttori, l'Assessorato adotta
il provvedimento di controllo entro i successivi trenta giorni.
   4.  I termini previsti dal presente articolo sono sospesi dal 5 al
25 agosto e dal 23 dicembre al 2 gennaio di ogni anno.