Art. 42. Impugnazioni 1. Contro gli atti del consorzio di bonifica e' ammessa opposizione da proporsi entro trenta giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione degli stessi. 2. L'organo che ha adottato il provvedimento impugnato decide sulle opposizioni entro trenta giorni dalla presentazione delle opposizioni. 3. L'opposizione non sospende l'esecutivita' del provvedimento impugnato. 4. Contro gli atti che decidono sulle opposizioni e avverso gli altri atti definitivi del consorzio di bonifica e' ammesso ricorso all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli atti stessi. 5. L'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura decide nei termini e con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), e successive modifiche e integrazioni.