Art. 42.
                            Impugnazioni

   1.   Contro   gli  atti  del  consorzio  di  bonifica  e'  ammessa
opposizione  da  proporsi  entro  trenta giorni a decorrere dal primo
giorno di pubblicazione degli stessi.
   2.  L'organo  che  ha  adottato  il provvedimento impugnato decide
sulle  opposizioni  entro  trenta  giorni  dalla  presentazione delle
opposizioni.
   3.  L'opposizione  non  sospende  l'esecutivita' del provvedimento
impugnato.
   4.  Contro  gli  atti che decidono sulle opposizioni e avverso gli
altri  atti  definitivi  del consorzio di bonifica e' ammesso ricorso
all'Assessorato  regionale competente in materia di agricoltura entro
trenta  giorni  decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione degli atti
stessi.
   5.  L'Assessorato  regionale  competente in materia di agricoltura
decide  nei  termini  e  con  le  modalita'  di  cui  al  decreto del
Presidente    della    Repubblica   24   novembre   1971,   n.   1199
(Semplificazione    dei    procedimenti   in   materia   di   ricorsi
amministrativi), e successive modifiche e integrazioni.