Art. 43.
                          Prima attuazione

   1.  La  Giunta  regionale,  su  proposta  dell'Assessore regionale
competente  in  materia  di agricoltura, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, puo' provvedere, nel rispetto
delle  procedure previste dall'art. 18, al riordino e ridelimitazione
dei  comprensori  di  bonifica  e dei relativi consorzi e, laddove si
renda  necessario, alla loro unificazione o soppressione, avendo cura
prioritariamente di mantenere l'integrita' del territorio dei singoli
comuni.
   2. Gli organi di amministrazione dei consorzi, oltre alla gestione
dei consorzi di bonifica, provvedono tra l'altro:
    a) all'eventuale unificazione delle gestioni;
    b)  alla  rilevazione  dei  singoli  elementi  che  compongono il
patrimonio dell'ente;
    c) alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti evidenziando
distintamente le posizioni debitorie;
    d)  alla  predisposizione  dello stato ricognitivo delle opere in
corso  finalizzato  alla  consegna  agli  enti  locali  che, ai sensi
dell'art.  46,  subentrano  nella  gestione  delle  funzioni non piu'
esercitabili da parte dei consorzi di bonifica;
    e)  alla ricognizione del personale assunto con contratto a tempo
indeterminato  in  servizio  alla  data  di  entrata  in vigore della
presente  legge  mediante  la  formazione  di  un  elenco  dal  quale
risultino   la  qualifica,  il  livello  retributivo  funzionale,  il
trattamento   giuridico   ed   economico   nonche'  previdenziale  ed
assistenziale in atto;
    f) alla predisposizione del piano di organizzazione del personale
compatibile con le funzioni dei consorzi di bonifica;
    g) alla predisposizione del Piano di classifica.