Art. 43. Prima attuazione 1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, puo' provvedere, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 18, al riordino e ridelimitazione dei comprensori di bonifica e dei relativi consorzi e, laddove si renda necessario, alla loro unificazione o soppressione, avendo cura prioritariamente di mantenere l'integrita' del territorio dei singoli comuni. 2. Gli organi di amministrazione dei consorzi, oltre alla gestione dei consorzi di bonifica, provvedono tra l'altro: a) all'eventuale unificazione delle gestioni; b) alla rilevazione dei singoli elementi che compongono il patrimonio dell'ente; c) alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti evidenziando distintamente le posizioni debitorie; d) alla predisposizione dello stato ricognitivo delle opere in corso finalizzato alla consegna agli enti locali che, ai sensi dell'art. 46, subentrano nella gestione delle funzioni non piu' esercitabili da parte dei consorzi di bonifica; e) alla ricognizione del personale assunto con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge mediante la formazione di un elenco dal quale risultino la qualifica, il livello retributivo funzionale, il trattamento giuridico ed economico nonche' previdenziale ed assistenziale in atto; f) alla predisposizione del piano di organizzazione del personale compatibile con le funzioni dei consorzi di bonifica; g) alla predisposizione del Piano di classifica.