Art. 44. Contributo irriguo relativo alle annualita' 2006, 2007 e 2008 1. I criteri per la determinazione dell'importo dei contributi a carico degli utenti dei consorzi di bonifica, con esclusione del disposto dell'art. 9, comma 2, si applicano ai contributi dovuti dagli utenti in relazione alle annualita' 2006, 2007 e 2008. 2. La riscossione dei contributi irrigui per le annualita' 2006, 2007 e 2008 e' sospesa fino alla ridefinizione dell'importo, secondo quanto previsto dal comma 1. 3. I consorzi di bonifica, in presenza di esigenze finanziarie, possono determinare per le annualita' 2006, 2007 e 2008, contributi irrigui in acconto nella misura massima di 200 euro per ettaro per coltura.