Art. 44.
    Contributo irriguo relativo alle annualita' 2006, 2007 e 2008

   1.  I  criteri per la determinazione dell'importo dei contributi a
carico  degli  utenti  dei  consorzi  di bonifica, con esclusione del
disposto  dell'art.  9,  comma  2,  si applicano ai contributi dovuti
dagli utenti in relazione alle annualita' 2006, 2007 e 2008.
   2.  La  riscossione dei contributi irrigui per le annualita' 2006,
2007  e 2008 e' sospesa fino alla ridefinizione dell'importo, secondo
quanto previsto dal comma 1.
   3.  I  consorzi  di bonifica, in presenza di esigenze finanziarie,
possono  determinare  per le annualita' 2006, 2007 e 2008, contributi
irrigui  in  acconto  nella misura massima di 200 euro per ettaro per
coltura.