Art. 47. A b r o g a z i o n e 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' abrogata la legge regionale 14 maggio 1984, n. 21 (Riordinamento dei consorzi di bonifica), e successive modifiche con esclusione dell'art. 13. 2. L'art. 13 della legge regionale n. 21 del 1984 e i commi 1 e 2 dell'art. 30 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), sono abrogati dalla data di pubblicazione, a cura dell'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura, nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di compatibilita' con la normativa della comunita' europea delle disposizioni contenute nell'art. 5, commi 2, 3 e 4, o dell'avviso della decorrenza del termine per l'esame degli stessi da parte della Commissione europea. 3. La legge regionale 26 gennaio 1984, n. 7 (Gestione irrigua nei comprensori di bonifica), e l'art. 30, comma 3, della legge regionale n. 37 del 1998 sono abrogati dalla data di pubblicazione, a cura dell'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura, nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di compatibilita' con la normativa della Comunita' europea delle disposizioni contenute nell'art. 6, comma 1, o dell'avviso della decorrenza del termine per l'esame degli stessi da parte della Commissione europea. 4. L'art. 11, comma 7, della legge regionale 6 novembre 1992, n. 20 (legge finanziaria 1992), e l'art. 17, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 33 (Interventi vari in agricoltura), sono abrogati dalla data di pubblicazione, a cura dell'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura, nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di compatibilita' con la normativa della comunita' europea delle disposizioni contenute nell'art. 6, comma 1, e nell'art. 46, comma 2, o dell'avviso della decorrenza del termine per l'esame degli stessi da parte della Commissione europea.