Art. 47.
                        A b r o g a z i o n e

   1.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge e'
abrogata  la legge regionale 14 maggio 1984, n. 21 (Riordinamento dei
consorzi   di   bonifica),  e  successive  modifiche  con  esclusione
dell'art. 13.
   2.  L'art. 13 della legge regionale n. 21 del 1984 e i commi 1 e 2
dell'art.  30  della  legge  regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme
concernenti  interventi  finalizzati  all'occupazione e allo sviluppo
del  sistema  produttivo  regionale e di assestamento e rimodulazione
del  bilancio),  sono  abrogati  dalla  data di pubblicazione, a cura
dell'Assessorato  regionale competente in materia di agricoltura, nel
Bollettino  ufficiale della Regione dell'avviso di compatibilita' con
la  normativa  della  comunita'  europea delle disposizioni contenute
nell'art.  5,  commi  2,  3  e  4, o dell'avviso della decorrenza del
termine per l'esame degli stessi da parte della Commissione europea.
   3.  La legge regionale 26 gennaio 1984, n. 7 (Gestione irrigua nei
comprensori di bonifica), e l'art. 30, comma 3, della legge regionale
n.  37  del  1998  sono  abrogati dalla data di pubblicazione, a cura
dell'Assessorato  regionale competente in materia di agricoltura, nel
Bollettino  ufficiale della Regione dell'avviso di compatibilita' con
la  normativa  della  Comunita'  europea delle disposizioni contenute
nell'art.  6, comma 1, o dell'avviso della decorrenza del termine per
l'esame degli stessi da parte della Commissione europea.
   4.  L'art.  11, comma 7, della legge regionale 6 novembre 1992, n.
20  (legge  finanziaria  1992),  e  l'art.  17,  comma 4, della legge
regionale  5  dicembre  1995, n. 33 (Interventi vari in agricoltura),
sono  abrogati  dalla  data di pubblicazione, a cura dell'Assessorato
regionale  competente  in  materia  di  agricoltura,  nel  Bollettino
ufficiale   della   Regione  dell'avviso  di  compatibilita'  con  la
normativa   della  comunita'  europea  delle  disposizioni  contenute
nell'art.  6,  comma  1, e nell'art. 46, comma 2, o dell'avviso della
decorrenza  del  termine  per  l'esame  degli  stessi  da parte della
Commissione europea.