Art. 5.
                            Finanziamento

   1.  I  fondi  necessari per la realizzazione delle funzioni di cui
all'art. 2 sono reperiti attraverso:
    a) i contributi dei consorziati, cosi' come definiti dall'art. 9;
    b)  i  contributi relativi agli scarichi nei canali consortili di
cui all'art. 11;
    c)  i  finanziamenti  della  Regione  per  le  opere pubbliche di
bonifica  e  la predisposizione dei piani di classifica e del catasto
consortile;
    d)  i finanziamenti previsti nel quadro delle azioni comunitarie,
nazionali  o  regionali  nel  cui  ambito  rientrano  gli  interventi
previsti dall'art. 2.
   2. Sono a totale carico pubblico:
    a)  gli  oneri  relativi alla progettazione e realizzazione delle
opere  di  completamento,  adeguamento  funzionale  ed ammodernamento
delle  opere  cui  alla lettera c) del comma 1, se previste dal piano
regionale di bonifica e di riordino fondiario;
    b)  le  opere di accorpamento e di riordino fondiario, cosi' come
previste dal piano regionale di bonifica e di riordino fondiario;
    c)  gli  oneri  relativi  alla manutenzione e alla gestione della
rete scolante e degli impianti di sollevamento;
    d)  gli  oneri  relativi  alla manutenzione e alla gestione delle
opere di bonifica idraulica indicate all'art. 2, comma 1, lettera d);
    e)  gli  oneri  relativi  alle  manutenzioni  straordinarie degli
impianti irrigui.
   3.  L'Amministrazione  regionale contribuisce nella misura dell'80
per  cento delle spese considerate ammissibili sostenute dai consorzi
di bonifica:
    a)   per   la   realizzazione  e  l'aggiornamento  del  piano  di
classifica;
    b) per la realizzazione e l'aggiornamento del catasto consortile.
   4.  L'Amministrazione  regionale contribuisce alle spese sostenute
dai  consorzi  di  bonifica per la manutenzione ordinaria delle opere
pubbliche  di  bonifica individuate dal Piano regionale di bonifica e
di  riordino  fondiario  e  delle spese sostenute per la manutenzione
delle  reti  irrigue  relative ad aree effettivamente irrigate a fini
colturali nella misura dell'80 per cento della spesa sostenuta.
   5.  L'Assessorato  competente  in materia di agricoltura individua
l'ammontare  delle  spese  ammissibili per le differenti categorie di
opere e attivita'.
   6.  I  consorzi  di  bonifica realizzano gli interventi di propria
competenza  in  materia  di  lavori pubblici, servizi e forniture nel
rispetto  della  legge  regionale  7  agosto 2007, n. 5 (Procedure di
aggiudicazione,  forniture  e  servizi, in attuazione della direttiva
2004/18/CE  del  31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle
fasi  del  ciclo  dell'appalto),  e  delle  altre norme legislative e
regolamentari comunitarie, statali e regionali.