Art. 5. Finanziamento 1. I fondi necessari per la realizzazione delle funzioni di cui all'art. 2 sono reperiti attraverso: a) i contributi dei consorziati, cosi' come definiti dall'art. 9; b) i contributi relativi agli scarichi nei canali consortili di cui all'art. 11; c) i finanziamenti della Regione per le opere pubbliche di bonifica e la predisposizione dei piani di classifica e del catasto consortile; d) i finanziamenti previsti nel quadro delle azioni comunitarie, nazionali o regionali nel cui ambito rientrano gli interventi previsti dall'art. 2. 2. Sono a totale carico pubblico: a) gli oneri relativi alla progettazione e realizzazione delle opere di completamento, adeguamento funzionale ed ammodernamento delle opere cui alla lettera c) del comma 1, se previste dal piano regionale di bonifica e di riordino fondiario; b) le opere di accorpamento e di riordino fondiario, cosi' come previste dal piano regionale di bonifica e di riordino fondiario; c) gli oneri relativi alla manutenzione e alla gestione della rete scolante e degli impianti di sollevamento; d) gli oneri relativi alla manutenzione e alla gestione delle opere di bonifica idraulica indicate all'art. 2, comma 1, lettera d); e) gli oneri relativi alle manutenzioni straordinarie degli impianti irrigui. 3. L'Amministrazione regionale contribuisce nella misura dell'80 per cento delle spese considerate ammissibili sostenute dai consorzi di bonifica: a) per la realizzazione e l'aggiornamento del piano di classifica; b) per la realizzazione e l'aggiornamento del catasto consortile. 4. L'Amministrazione regionale contribuisce alle spese sostenute dai consorzi di bonifica per la manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica individuate dal Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario e delle spese sostenute per la manutenzione delle reti irrigue relative ad aree effettivamente irrigate a fini colturali nella misura dell'80 per cento della spesa sostenuta. 5. L'Assessorato competente in materia di agricoltura individua l'ammontare delle spese ammissibili per le differenti categorie di opere e attivita'. 6. I consorzi di bonifica realizzano gli interventi di propria competenza in materia di lavori pubblici, servizi e forniture nel rispetto della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto), e delle altre norme legislative e regolamentari comunitarie, statali e regionali.