Art. 6.
                     Spese per energia elettrica

   1. Al fine di concorrere al contenimento dei costi di gestione dei
consorzi di bonifica, le spese per il consumo dell'energia elettrica,
escluse  quelle  gia'  poste  a carico dell'Ente acque della Sardegna
(ENAS),  relative  all'esercizio degli impianti pubblici di bonifica,
sono  poste  a  carico  della  Regione nella misura dell'80 per cento
delle spese sostenute.
   2.   L'Amministrazione  regionale  promuove  la  realizzazione  di
impianti  di  produzione  di  energia  elettrica da fonti rinnovabili
finalizzata  a  soddisfare  le  esigenze  energetiche dei consorzi di
bonifica.
   3. I consorzi di bonifica possono realizzare e gestire impianti di
produzione  di  energia  elettrica da fonti rinnovabili finalizzati a
soddisfare le esigenze energetiche del servizio idrico.