Art. 6. Spese per energia elettrica 1. Al fine di concorrere al contenimento dei costi di gestione dei consorzi di bonifica, le spese per il consumo dell'energia elettrica, escluse quelle gia' poste a carico dell'Ente acque della Sardegna (ENAS), relative all'esercizio degli impianti pubblici di bonifica, sono poste a carico della Regione nella misura dell'80 per cento delle spese sostenute. 2. L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili finalizzata a soddisfare le esigenze energetiche dei consorzi di bonifica. 3. I consorzi di bonifica possono realizzare e gestire impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili finalizzati a soddisfare le esigenze energetiche del servizio idrico.