Art. 7.
                         Calamita' naturali

   1. L'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura e'
autorizzato  a  concedere  contributi  ai consorzi di bonifica che, a
causa  ed  in  diretta  conseguenza  di accertate calamita' naturali,
abbiano avuto un aumento delle spese di gestione superiore del 30 per
cento  rispetto  a  quelle medie dell'ultimo triennio, con esclusione
degli   anni   interessati  da  calamita'  naturali.  La  misura  del
contributo regionale e' pari all'aumento delle spese di gestione.
   2. Sono a totale carico pubblico la realizzazione degli interventi
di  ripristino  delle  opere  pubbliche  di  bonifica  danneggiate da
calamita' naturali.