Art. 7. Calamita' naturali 1. L'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura e' autorizzato a concedere contributi ai consorzi di bonifica che, a causa ed in diretta conseguenza di accertate calamita' naturali, abbiano avuto un aumento delle spese di gestione superiore del 30 per cento rispetto a quelle medie dell'ultimo triennio, con esclusione degli anni interessati da calamita' naturali. La misura del contributo regionale e' pari all'aumento delle spese di gestione. 2. Sono a totale carico pubblico la realizzazione degli interventi di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da calamita' naturali.