Art. 8. P r e m i a l i t a' 1. L'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura e' autorizzato a definire criteri premiali nella ripartizione dei contributi a favore dei consorzi di bonifica che nella gestione delle proprie funzioni raggiungano gli obiettivi di economicita' ed efficienza individuati con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura. 2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per un ammontare massimo non superiore al 10 per cento dei trasferimenti regionali a favore dei singoli consorzi di bonifica nell'anno di riferimento.