Art. 8.
                        P r e m i a l i t a'

   1. L'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura e'
autorizzato  a  definire  criteri  premiali  nella  ripartizione  dei
contributi a favore dei consorzi di bonifica che nella gestione delle
proprie   funzioni  raggiungano  gli  obiettivi  di  economicita'  ed
efficienza  individuati  con  deliberazione  della  Giunta  regionale
adottata   su   proposta  dell'Assessore  competente  in  materia  di
agricoltura.
   2.  I  contributi di cui al comma 1 sono concessi per un ammontare
massimo  non  superiore al 10 per cento dei trasferimenti regionali a
favore dei singoli consorzi di bonifica nell'anno di riferimento.