Art. 9.
Contributi  dei privati per l'esercizio e la manutenzione delle opere
                        pubbliche di bonifica

   1.  I  proprietari dei beni immobili serviti dalla rete consortile
di  distribuzione  dell'acqua a uso irriguo contribuiscono alle spese
di  esercizio  e  manutenzione ordinarie delle predette opere a norma
del  regio  decreto n. 215 del 1933, e della legge 25 luglio 1952, n.
991  (Provvedimenti  in  favore  dei territori montani), e successive
modificazioni,   e  alle  spese  di  funzionamento  dei  consorzi  di
bonifica.
   2.  I  proprietari  di  terreni  situati  in  aree  non servite da
impianti  di irrigazione non sono soggetti al pagamento di contributi
a favore dei consorzi di bonifica.
   3.  I  consorziati  contribuiscono  alle  spese  di  distribuzione
dell'acqua  in  base alla quantita' utilizzata. A tal fine i consorzi
di  bonifica  provvedono a installare idonei strumenti di regolazione
di  utenza  e misurazione del consumo d'acqua; fino all'installazione
di  tali  regolatori  trova  applicazione la norma transitoria di cui
all'art. 46, comma 1.
   4.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1, ciascun consorzio di bonifica
predispone  il  piano di classifica di cui all'art. 32 per il riparto
della contribuenza consortile che, in base all'estensione dei terreni
serviti dalla rete di distribuzione dell'acqua, stabilisce gli indici
di  attribuzione  dei  contributi alle singole proprieta', i cui dati
identificativi  sono  custoditi  ed  aggiornati nell'apposito catasto
consortile.
   5.  I  contributi  di cui ai commi 1 e 3 costituiscono oneri reali
sugli  immobili  e  sono  riscossi  direttamente, ovvero per mezzo di
terzi abilitati, sulla base delle leggi vigenti in materia di tributi
e  in  conformita'  alle  specifiche disposizioni attuative contenute
negli statuti.