Art. 9. Contributi dei privati per l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica 1. I proprietari dei beni immobili serviti dalla rete consortile di distribuzione dell'acqua a uso irriguo contribuiscono alle spese di esercizio e manutenzione ordinarie delle predette opere a norma del regio decreto n. 215 del 1933, e della legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani), e successive modificazioni, e alle spese di funzionamento dei consorzi di bonifica. 2. I proprietari di terreni situati in aree non servite da impianti di irrigazione non sono soggetti al pagamento di contributi a favore dei consorzi di bonifica. 3. I consorziati contribuiscono alle spese di distribuzione dell'acqua in base alla quantita' utilizzata. A tal fine i consorzi di bonifica provvedono a installare idonei strumenti di regolazione di utenza e misurazione del consumo d'acqua; fino all'installazione di tali regolatori trova applicazione la norma transitoria di cui all'art. 46, comma 1. 4. Ai fini di cui al comma 1, ciascun consorzio di bonifica predispone il piano di classifica di cui all'art. 32 per il riparto della contribuenza consortile che, in base all'estensione dei terreni serviti dalla rete di distribuzione dell'acqua, stabilisce gli indici di attribuzione dei contributi alle singole proprieta', i cui dati identificativi sono custoditi ed aggiornati nell'apposito catasto consortile. 5. I contributi di cui ai commi 1 e 3 costituiscono oneri reali sugli immobili e sono riscossi direttamente, ovvero per mezzo di terzi abilitati, sulla base delle leggi vigenti in materia di tributi e in conformita' alle specifiche disposizioni attuative contenute negli statuti.