Art. 15.

               Contributi per il riordino territoriale



   1. Le associazioni intercomunali possono accedere ai contributi di
settore,  con  priorita'  rispetto alle semplici convenzioni, in base
alle  disposizioni dell'art. 12 della legge regionale n. 11 del 2001,
dell'art.  14  della legge regionale n. 6 del 2004, ferma restando la
preferenza  da  accordare  prioritariamente alle Unioni ed alle Nuove
Comunita' montane.
   2.  In  deroga a quanto previsto dall'art. 13, fino al 31 dicembre
2009  il  programma  di  riordino  territoriale puo' prevedere, ferma
restando  la  preferenza  per le Unioni e le Nuove Comunita' montane,
contributi  in  favore  delle associazioni intercomunali a condizione
che,  entro tale data, intervenga la trasformazione dell'associazione
intercomunale in Unione.
   3.  Qualora, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della presente legge, i
comuni  aderenti  alla  Comunita'  montana deliberino di conferire al
Nuovo  Circondario  imolese la gestione associata delle funzioni gia'
da  essi conferite alla Comunita' montana, il Presidente della Giunta
regionale decreta lo scioglimento della Comunita' montana medesima ed
il  Nuovo  Circondario  e'  autorizzato a richiedere l'erogazione dei
contributi  regionali  ordinari  e  dei  contributi in conto capitale
disciplinati  dal  programma di riordino territoriale per le funzioni
ed  i  servizi  da  esercitarsi  in  forma  associata  in luogo della
Comunita' montana disciolta.
   4.   Fermo   restando   quanto   disposto  al  comma  1,  ai  fini
dell'applicazione  dell'art.  14, comma 2 della legge regionale n. 11
del 2001, il Nuovo Circondario imolese e' equiparato ad una Unione di
comuni.