Art. 26.

  Attuazione del riassetto organizzativo del sistema delle Agenzie



   1.  Ai  fini  di  cui  all'art. 25 la Giunta regionale, sentita la
Conferenza  Regione-Autonomie  locali, promuove una intesa-quadro con
le  Province  ed  i Comuni soci delle Agenzie locali per la mobilita'
finalizzata    alla   realizzazione   del   processo   di   riassetto
organizzativo  del  sistema  delle  Agenzie  medesime,  delineato dal
presente articolo. Nell'ambito dell'intesa quadro sono evidenziati in
particolare i criteri di massima efficacia ed economicita' gestionale
a cui il processo di riorganizzazione dovra' essere finalizzato.
   2.  Entro  due anni dall'entrata in vigore della presente legge le
Agenzie realizzano quanto previsto dall'art. 25, comma 1, lettere a),
b) e c).
   3. Entro il 31 dicembre 2010 le Agenzie realizzano quanto previsto
dall'art. 25, comma 1, lettera d).
   4.  Le  gare  per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico
locale  bandite  dopo l'entrata in vigore della presente legge devono
prevedere  l'attuazione  di  quanto  previsto  dall'art. 25, comma 1,
lettera  e).  Non  e'  ammessa la proroga di affidamenti non conformi
alla citata lettera e).