Art. 2. Condizioni di partecipazione e svolgimento delle attivita' 1. La partecipazione della Regione Emilia-Romagna e' subordinata alle seguenti condizioni: a) che possano essere soci esclusivamente enti pubblici o loro associazioni; b) che la Regione eserciti sulle attivita' della societa' un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture; c) che il consiglio di amministrazione sia costituito da un numero massimo di componenti non superiore a tre ovvero a cinque qualora la societa' abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro interamente versati. 2. Le attivita' della societa' prestate a favore dei soci e i relativi rapporti anche economici sono disciplinati sulla base di un'apposita convenzione stipulata tra la societa' e i soci interessati.