Art. 2.

     Condizioni di partecipazione e svolgimento delle attivita'



   1.  La  partecipazione della Regione Emilia-Romagna e' subordinata
alle seguenti condizioni:
    a)  che  possano  essere soci esclusivamente enti pubblici o loro
associazioni;
    b)  che  la  Regione  eserciti  sulle attivita' della societa' un
controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture;
    c)  che  il  consiglio  di  amministrazione  sia costituito da un
numero  massimo  di  componenti  non  superiore a tre ovvero a cinque
qualora  la  societa'  abbia  un capitale superiore a 2.000.000,00 di
euro interamente versati.
   2.  Le  attivita'  della  societa'  prestate a favore dei soci e i
relativi  rapporti  anche  economici  sono disciplinati sulla base di
un'apposita   convenzione   stipulata   tra  la  societa'  e  i  soci
interessati.