Art. 3.

                          Norma finanziaria



   1.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la
Regione  Emilia-Romagna  fa fronte mediante l'istituzione di apposita
unita' previsionale di base e relativo capitolo nella parte spesa del
bilancio   regionale,   la  cui  copertura  e'  garantita  dai  fondi
accantonati  nell'ambito  del  fondo  speciale  di  cui  alla  U.P.B.
1.7.2.3.29150 e al Capitolo 86500 «Fondo speciale per far fronte agli
oneri  derivanti  da  provvedimenti legislativi regionali in corso di
approvazione  -  Spese  di  investimento»  del bilancio regionale per
l'esercizio 2008.
   2. La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare con propri atti
le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa a norma
di  quanto  disposto  dall'art.  31,  comma 2, lettera d) della legge
regionale  15  novembre  2001,  n.  40  (Ordinamento  contabile della
Regione  Emilia-Romagna,  abrogazione  delle legge regionale 6 luglio
1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).