Art. 3. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'istituzione di apposita unita' previsionale di base e relativo capitolo nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura e' garantita dai fondi accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.3.29150 e al Capitolo 86500 «Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese di investimento» del bilancio regionale per l'esercizio 2008. 2. La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare con propri atti le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa a norma di quanto disposto dall'art. 31, comma 2, lettera d) della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).