Art. 2. Consulta regionale della disabilita' 1. Al fine di garantire la partecipazione e la consultazione permanente delle istituzioni e delle organizzazioni interessate, e' istituita, presso la Presidenza della Regione, la consulta regionale della disabilita'. 2. La Consulta, istituita con decreto del Presidente della Regione, e' composta da: a) il Presidente della Regione o l'assessore regionale dell'igiene e sanita' e dell'assistenza sociale, suo delegato, che svolge le funzioni di presidente della Consulta; b) tre rappresentanti delle associazioni regionali presenti ed operanti in almeno tre province della Sardegna, eletti dalla Conferenza regionale di cui all'art. 6, scelti tra persone con disabilita' o loro familiari; c) tre rappresentanti delle organizzazioni di disabili espressi dalle altre e diverse associazioni operanti a livello territoriale subregionale, eletti dalla Conferenza regionale di cui all'art. 6, scelti tra persone con disabilita' o loro familiari; all'elezione non possono partecipare le associazioni o loro articolazioni territoriali di cui alla lettera b); d) un rappresentante designato dalla cooperazione sociale di cui alla lettera b) dell'art. 2 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 16 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale); e) un rappresentante designato dalla Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH); f) un rappresentante designato dalla Federazione delle associazioni nazionali dei disabili (FAND); g) un rappresentante delle associazioni di cui al comma 3 dell'art. 6, designato dal Consiglio delle autonomie locali; h) un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna; i) un rappresentante designato dall'assessore regionale del lavoro, formazione professionale e sicurezza sociale individuato tra i funzionari competenti in materia di occupazione e/o formazione professionale dei disabili; l) un rappresentante delle aziende sanitarie locali, designato dall'assessore regionale competente per materia e individuato tra i direttori generali o tra i direttori dei servizi sociosanitari delle stesse. 3. La Conferenza regionale di cui all'art. 6 procede, nella prima riunione, all'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere b) e c) del comma 2. 4. Le designazioni di cui alle lettere d), e), f), g), h), i) e 1) del comma 2 sono comunicate, entro dieci giorni dalla data di convocazione della Conferenza, al Presidente della Regione che nomina i componenti della Consulta e la insedia. 5. I componenti della Consulta di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) possono essere rieletti o riconfermati nell'incarico una sola volta. 6. I componenti della Consulta decadono qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Consulta; il presidente della Consulta, entro dieci giorni, attiva le procedure per la sostituzione.