Art. 2.
                Consulta regionale della disabilita'

   1.  Al  fine  di  garantire  la  partecipazione e la consultazione
permanente  delle  istituzioni e delle organizzazioni interessate, e'
istituita,  presso la Presidenza della Regione, la consulta regionale
della disabilita'.
   2.  La  Consulta,  istituita  con  decreto  del  Presidente  della
Regione, e' composta da:
    a)   il   Presidente   della   Regione  o  l'assessore  regionale
dell'igiene  e  sanita'  e dell'assistenza sociale, suo delegato, che
svolge le funzioni di presidente della Consulta;
    b)  tre  rappresentanti  delle associazioni regionali presenti ed
operanti   in  almeno  tre  province  della  Sardegna,  eletti  dalla
Conferenza  regionale  di  cui  all'art.  6,  scelti  tra persone con
disabilita' o loro familiari;
    c)  tre  rappresentanti delle organizzazioni di disabili espressi
dalle  altre  e  diverse associazioni operanti a livello territoriale
subregionale,  eletti  dalla  Conferenza regionale di cui all'art. 6,
scelti tra persone con disabilita' o loro familiari; all'elezione non
possono partecipare le associazioni o loro articolazioni territoriali
di cui alla lettera b);
    d)  un rappresentante designato dalla cooperazione sociale di cui
alla lettera b) dell'art. 2 della legge regionale  22 aprile 1997, n.
16  (Norme  per  la  promozione  e  lo  sviluppo  della  cooperazione
sociale);
    e)  un rappresentante designato dalla Federazione italiana per il
superamento dell'handicap (FISH);
    f)   un   rappresentante   designato   dalla   Federazione  delle
associazioni nazionali dei disabili (FAND);
    g)  un  rappresentante  delle  associazioni  di  cui  al  comma 3
dell'art. 6, designato dal Consiglio delle autonomie locali;
    h)  un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale
per la Sardegna;
    i)  un  rappresentante  designato  dall'assessore  regionale  del
lavoro,  formazione professionale e sicurezza sociale individuato tra
i  funzionari  competenti  in  materia  di occupazione e/o formazione
professionale dei disabili;
    l)  un  rappresentante  delle aziende sanitarie locali, designato
dall'assessore  regionale  competente per materia e individuato tra i
direttori  generali o tra i direttori dei servizi sociosanitari delle
stesse.
   3.  La Conferenza regionale di cui all'art. 6 procede, nella prima
riunione, all'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere b) e c)
del comma 2.
   4. Le designazioni di cui alle lettere d), e), f), g), h), i) e 1)
del  comma  2  sono  comunicate,  entro  dieci  giorni  dalla data di
convocazione della Conferenza, al Presidente della Regione che nomina
i componenti della Consulta e la insedia.
   5.  I componenti della Consulta di cui alle lettere b), c), d), e)
ed  f)  possono essere rieletti o riconfermati nell'incarico una sola
volta.
   6.  I componenti della Consulta decadono qualora non intervengano,
senza  giustificato  motivo, a tre sedute consecutive della Consulta;
il presidente della Consulta, entro dieci giorni, attiva le procedure
per la sostituzione.